Nel centro di raccolta i rifiuti vengono raccolti in modo differenziato?

Contenuto

La risposta al quesito è contenuta nella definizione stessa di centro di raccolta predisposta dal nostro Codice ambientale, che all’ art. 183 lett. mm) lo definisce quale un “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.

Già da qui si potrebbe affermare serenamente che il centro di raccolta, pertanto, è preordinato a consentire che i rifiuti urbani vengano conferiti e raccolti in modo differenziato affinché si possa procedere al successivo trasporto verso il recupero degli stessi.

In ogni caso, se procediamo nella normativa di settore troviamo ulteriori conferme. I centri di raccolta sono normati, infatti, nel dettaglio da uno specifico regolamento: il D.M. dell’8 aprile 20081, poi modificato dal DM 13 maggio 20092.  Proprio in questa sede all’art.1 (Campo di applicazione) si prevede che “I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee e per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.

La giurisprudenza amministrativa fornisce ulteriore conforto a tali affermazioni, quando sostiene che  Il centro di raccolta differenziata, ai sensi dell’art. 183, lettera mm), D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) e del D.M. 8 aprile 2008, costituisce un area presidiata ed allestita in conformità alle specifiche disposi- zioni tecniche ministeriali, ove, lungi dall’essere effettuato alcun tipo di trattamento dei rifiuti, viene posta in essere mera attività di raccolta dei rifiuti urbani, mediante raggruppamento differenziato per sezioni omogenee ai fini del successivo trasporto presso gli impianti e cioè presso i veri e propri centri di recupero e trattamento3.

Possiamo, quindi ritenere che il centro di raccolta sia proprio preordinato nello specifico ad ottimizzare la raccolta differenziata di frazioni omogenee di rifiuti derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani conferiti:

  • direttamente dalle singole utenze (domestiche o assimilate);
  • da parte del gestore del servizio pubblico;
  • dai soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 212 del TUA, i gestori dei centri di raccolta devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.” Nello specifico l’art. 2 comma 4 del regolamento chiarisce che “Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani)”.

In conclusione il centro di raccolta è finalizzato a consentire che i rifiuti urbani vengano conferiti e raccolti in modo differenziato affinché si possa procedere al successivo trasporto verso il recupero degli stessi.


1 D.M. dell’8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2 DECRETO 13 maggio 2009 - Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

3 Tar Calabria, Reggio Calabria, del 20 maggio 2016, n. 531.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI