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Gli artt. 220 e 223 delle disp. att. c.p.p. si inseriscono nell’ambito del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. ed acquistano particolare rilevanza in relazione agli avvisi e preavvisi in tema di attività di campionamento e analisi di campioni.
Ne consegue che, sebbene le attività di campionamento siano atti tipicamente amministrativi, devono comunque riservarsi all’interessato determinate garanzie difensive, che sono diversamente individuate sulla base della natura amministrativa o penale delle indagini.
La questione è controversa e dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, atteso che dall’applicazione o non applicazione dell’una o dell’altra garanzia difensiva all’interessato, deriva la regolarità dell’accertamento e l’inserimento o meno dei verbali di accertamento e relative analisi, nel fascicolo del dibattimento e quindi la loro utilizzabilità come prova nel processo penale.
Se dinanzi alle indagini tipicamente amministrative la corretta applicazione dell’art. 223 disp. att. cp.p. non dovrebbe creare particolari incertezze interpretative (sebbene sia costantemente oggetto di pronunce giurisprudenziali a causa di pratiche a volte approssimative da parte degli accertatori), il vero punctum dolens in tema di garanzie difensive coincide con il momento in cui emergono degli indizi di reato, il momento in cui cioè, vi è il passaggio dall’area amministrativa all’area penale ed all’interessato dovrebbero essere applicate le garanzie difensive riservate dal nostro ordinamento all’indagato e all’imputato.
La giurisprudenza1 è concorde nel differenziare i prelievi inerenti all’attività amministrativa e prelievi relativi ad un’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare. La prima dovrà attenersi a quanto disposto dal citato art. 223 disp. att. c.p.p., alla seconda, invece, è applicabile l’art. 220 disp. att. c.p.p.
Pertanto, le attività ispettive delle ARPA e degli altri organi competenti per la vigilanza ed i controlli in materia ambientale, - tendenti a verificare in via preliminare la conformità dell’attività svolta rispetto alla normativa ambientale ed alle autorizzazioni rilasciate - quali il prelievo, il campionamento, e la successiva analisi dei campioni, “configurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme del codice di procedura penale stabile a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria”2, ed invero, in questo caso, le uniche garanzie che dovranno essere assicurate, affinché i verbali contententi i risultati di detti accertamenti possano avere accesso nell’eventuale successivo, processo penale come atti irripetibili, sono quelle previste, dall’art. 223 disp. att. c.p.p.
Al riguardo, quest’ultima norma dispone che all’interessato deve essere dato avviso del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, al fine di poter presenziare personalmente o tramite persona di fiducia.
In conclusione, nello svolgimento dei predetti accertamenti tecnico-analitici, classificata attività amministrativa, gli organi preposti dovranno attenersi a quanto disposto dall’art. 223 disp. att. c.p.p. Nel caso cui, durante detta attività, dovessero emergere indizi di reato ci si trova dinanzi ad indagini di natura penale. In tal caso muta il quadro di riferimento sia per gli organi accertatori che per l’interessato, in quanto i verbali che cristallizzano l’esito degli accertamenti assumono la veste di prove precostituite.
Pertanto, affinché dette prove trovino valido accesso nel processo penale, devono essere accordate all’interessato, tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale per l’indagato/imputato, come espressamente previsto dall’art. 220 disp. att. c.p.p., ai sensi del quale “Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi e decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.