Contenuto
Si tratta del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, che dispone prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
Lo scopo è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. Ciò al fine di coordinare i Paesi europei in ordine al problema comune della scarsità idrica.
Ma quale è l’ambito? Il regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura.
Come si specifica nel considerando 11, tale riutilizzo può contribuire a promuovere l’economia circolare recuperando i nutrienti dalle acque affinate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Addirittura si potrebbe ridurre potenzialmente la necessità di applicazioni integrative di concime minerale.
Ogni singolo Stato membro, ai sensi dell’art. 2, può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi. Ciò secondo criteri espressamente indicati:
• condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
• pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
• pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
• costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.
Esiste anche un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, elaborato ai sensi dell’art. 5 dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi.
Le finalità del pino sono così indicate:
• stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
• individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C);
• individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.
In conclusione, si parla del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, che detta quindi regole per un riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane in agricoltura.