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Al fine di dare risposta al quesito e, quindi, comprendere quale sia, nel caso prospettato, l’Autorità di spedizione è preliminarmente opportuno richiamare l’art. 2 (Definizioni), par. 19 del Reg. 1013/20161, ai sensi del quale, per “autorità competente di spedizione” si intende “l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio”.
Emerge quindi che, dirimente ai fini della corretta individuazione dell’Autorità di spedizione, è la determinazione del territorio in cui la spedizione transfrontaliera ha effettivamente inizio.
Ebbene, seppur ad un primo esame della fattispecie descritta possa sembrare che la spedizione transfrontaliera (cioè tra diversi stati membri) inizi dal momento della partenza dei rifiuti dal porto di Bari, a ben vedere la medesima ha in realtà inizio dal momento del primo instradamento dei medesimi e, quindi, da Roma – luogo di relativa produzione.
Tale conclusione è, infatti, rafforzata:
- dall’art. 2 (Ambito di applicazione), par. 2, del Regolamento cit., secondo cui “Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
- a) fra Stati membri, all’interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
[…]”.
Tale disposizione, quindi, ad avviso dello scrivente – per quel che in questa sede interessa – lascia intendere che una spedizione transfrontaliera all’interno degli Stati membri ha inizio nel momento in cui effettivamente inizia il trasporto di determinati rifiuti all’interno del territorio comunitario.
dal punto 6, parte II dell’Allegato IC2 del Regolamento cit., secondo cui “il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell’impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti – vettori- o eventualmente destinatari- sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione”.
Tale disposizione, quindi, prevedendo che il documento di movimento debba accompagnare i rifiuti sin dal momento i cui i medesimi lasciano il luogo di produzione, implicitamente afferma che un trasporto transfrontaliero formalmente inizia sin dal momento in cui i medesimi rifiuti lasciano il predetto luogo di produzione.
Pertanto, posto che:
- il trasporto transfrontaliero in esame ha inizio dal momento in cui i rifiuti effettivamente lasciano il loro luogo di produzione – ovverosia Roma;
- per autorità di spedizione si intende “l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio”
- ai sensi dell’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) co. 6 del TUA “Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome”
- si ritiene che nel caso prospettato l’Autorità di spedizione debba essere identificata nella Regione Lazio (e non già nella Regione Puglia, ultimo punto di partenza dei rifiuti su suolo nazionale verso l’estero).
In conclusione, nell’ambito di una spedizione transfrontaliera con tragitto “frazionato” – cioè con partenza da Roma ed arrivo ad Atene, con il carico (di rifiuti) che viene scaricato a Bari per essere caricato su una nave destinata ad Atene - l’autorità di spedizione deve essere identificata nella Regione Lazio e non già – come potrebbe apparire – nella Regione Puglia.