Nell’ambito di una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta alla procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte quale è l’autorità di spedizione a cui deve essere consegnata la notifica preventiva scritta ex art. 4 del Reg. Ue 1013/2006

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Al fine di dare risposta al quesito posto – ed individuare, dunque, se l’autorità si spedizione debba essere identificata in quella del luogo ove i rifiuti sono prodotti (luogo di partenza) ovvero in quella del luogo ove i medesimi sono stoccati in attesa dell’imbarco navale - è preliminarmente opportuno richiamare l’art. 2 (Definizioni), par. 19 del Reg. 1013/2016, ai sensi del quale, per “autorità competente di spedizione” s’intende “l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio”.

Emerge quindi che, dirimente ai fine della corretta individuazione dell’Autorità di spedizione, è la determinazione del territorio in cui la spedizione transfrontaliera ha effettivamente inizio.

Ebbene, seppur ad un primo esame della fattispecie descritta possa sembrare che la spedizione transfrontaliera inizi solo dal momento della partenza dei rifiuti dal sito intermedio (impianto autorizzato in R13), a ben vedere, la medesima ha inizio dal momento del primo instradamento e, quindi, dall’impianto ove gli stessi sono prodotti.

In altri termini, il trasporto transfrontaliero in esame ha inizio sin dal momento della partenza dei rifiuti dall’impianto di relativa produzione.

Tale conclusione è, infatti, rafforzata:

dall’art. 2 (Ambito di applicazione), par. 2, del Regolamento cit., secondo cui “Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) fra Stati membri, all’interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;

b) importati nella Comunità da paesi terzi;

c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi”.

Tale disposizione, quindi, ad avviso dello scrivente – per quel che in questa sede interessa – lascia intendere che una spedizione transfrontaliera all’interno degli Stati membri ha inizio nel momento in cui effettivamente inizia il trasporto di determinati rifiuti all’interno del territorio comunitario.

dal punto 6, parte II dell’Allegato IC1 del Regolamento cit., secondo cui “il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell’impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti – vettori- o eventualmente destinatari- sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione”.

Tale disposizione, quindi, prevedendo che il documento di movimento debba accompagnare i rifiuti sin dal momento i cui i medesimi lasciano il luogo di produzione, implicitamente afferma che un trasporto transfrontaliero formalmente inizia sin dal momento in cui i medesimi rifiuti lasciano il predetto luogo di produzione.

Pertanto, posto che:

  • il trasporto transfrontaliero in esame ha inizio dal momento in cui i rifiuti effettivamente lasciano il loro luogo di produzione;
  • per autorità di spedizione si intende “l’autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio”,
  • ai sensi dell’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) co. 6 del TUA “Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome”,
  • nel caso descritto si ritiene che l’Autorità di spedizione debba essere identificata nella Regione in cui è ubicato l’impianto di produzione dei rifiuti.

In conclusione, in una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta alla procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte – caratterizzata da un trasporto combinato terra-mare-terra ove i rifiuti, alla conclusione della prima tratta via terra, vengono stoccati presso un impianto autorizzato in R13 in attesa dell’imbarco sulla nave – l’autorità di spedizione a cui deve essere consegnata la notifica preventiva scritta deve essere individuata nella Regione in cui è ubicato l’impianto di produzione dei rifiuti stessi.


1 Allegato IC Regolamento 1013/2006

Istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento.

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