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Al fine di dare risposta al quesito posto è necessario e sufficiente richiamare l’art. 28 (Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti) co. 1 del regolamento Ue 1013/2006, il quale prevede che “Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale”.
Tale disposizione, in sostanza, nel rispetto dei principi comunitari di prevenzione e precauzione1 afferma che:
qualora le autorità di spedizione e di destinazione siano in disaccordo sulla qualificazione (quale rifiuto o meno) di un determinato materiale, quest’ultimo – in ossequio, appunto, ai citati principi di prevenzione e precauzione – deve essere gestito come rifiuto;
in ogni caso, vi è la possibilità, per il paese di destinazione, di considerare il materiale spedito, dopo il suo arrivo, in maniera conforme alla propria normativa (e, quindi, anche come non rifiuto) – a condizione che tale normativa sia rispondente a quella comunitaria o al diritto internazionale.
Nello specifico, quindi, in caso di disaccordo sulla qualificazione del materiale da spedire, il Regolamento, piuttosto che optare per altre soluzioni (ad esempio, subordinare la spedizione ad una accordo fra le parti; dare la prevalenza all’una o all’altra; individuare una autorità di conciliazione o di indicazione/imposizione del regime applicabile, ecc.), impone ad entrambe le Autorità Competenti di qualificare il materiale oggetto di spedizione, sin dall’origine, sempre e comunque come rifiuto al fine di assicurare, rispetto dei principi comunitari di prevenzione e precauzione, la qualità dell’ambiente e della salute umana (oltre a favorire una più uniforme applicazione del regolamento stesso)2.
Tale disposizione, pertanto, è un chiaro esempio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno degli stati membri.
Ed infatti, i principi che governano il rapporto tra l’ordinamento nazionale e quello comunitario assegnano la “primazia” del secondo sul primo anche (ovviamente) in tale ambito (gestione dei rifiuti), secondo le norme del Trattato dell’Ue, a cui l’Italia assicura “limitazioni della propria sovranità” ex art. 11 Cost.
In conclusione, nell’ambito di una spedizione transfrontaliera, qualora le autorità di spedizione e di destinazione siano in disaccordo sulla qualificazione (quale rifiuto o meno) di un determinato materiale, quest’ultimo deve essere gestito come rifiuto. In ogni caso, vi è la possibilità, per il paese di destinazione, di considerare il materiale spedito, dopo il suo arrivo, in maniera conforme alla propria normativa (e, quindi, anche come non rifiuto) – a condizione che tale normativa sia rispondente a quella comunitaria o al diritto internazionale.