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Relativamente all’Allegato VII del Regolamento Ue 1013/2006, deve preliminarmente evidenziarsi che tale documento deve fornire tutte le informazioni relative alla spedizione, ovverosia deve contenere i dati della persona che organizza la spedizione, dell’importatore/destinatario, il quantitativo effettivo, la data effettiva della spedizione, le indicazioni dei vettori, i dati del produttore dei rifiuti se la persona che organizza la produzione non è il produttore o raccoglitore, le operazioni di recupero o smaltimento con i relativi codici, la denominazione abituale dei rifiuti, l’impianto di recupero o di laboratorio, l’identificazione dei rifiuti, i paesi interessati di esportazione/importazione e transito.
Ciò posto, si precisa che ai fini della compilazione dell’Allegato VII, l’unico riferimento normativo è dato da un rimando alla nota (1) a piè pagina dello stesso che recita: “per compilare tale documento si vedano anche le corrispondenti istruzioni specifiche di cui all’allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006”.
L’Allegato IC (il cui testo è stato introdotto dal Regolamento CE 669/08) riporta le “Istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento”.
Dal momento che l’Allegato VII costituisce il documento di accompagnamento per l’ambito delle spedizioni soggette ad obblighi generali di informazione, le “corrispondenti istruzioni specifiche di cui all’allegato IC” da prendere in considerazione sono quelle relative alla compilazione del documento di movimento.
In sostanza, come sostenuto da autorevole dottrina1, alla luce del rimando effettuato dallo stesso Allegato VII, spetta unicamente agli operatori coinvolti riferirsi (rectius, doversi riferire) all’Allegato IC, adattando con cognizione l’Allegato VII alle istruzioni ivi fornite per il documento di movimento.
Ciò in quanto non vi è, in molti casi, una vera e propria corrispondenza diretta fra le voci previste nei due documenti; basti solo pensare al diverso numero delle caselle previste, al diverso contenuto e al differente tenore sostanziale di queste ultime così come alla presenza di termini e figure differenti non solo da un punto di vista procedurale ma anche sostanziale (un esempio fra tutti: “notificatore” e “persona che organizza la spedizione”, figura quest’ultima per la quale il Regolamento non fornisce una definizione).
Orbene, dall’attenta lettura del citato Allegato IC emerge che:
- seppur sono scansionati specifici momenti in cui l’Allegato VII deve essere firmato dal soggetto che materialmente, in quel determinato frangente, ne è in possesso,
- non sussiste un espresso obbligo, a carico dell’impianto di destinazione, di restituire al soggetto che organizza la spedizione, l’Allegato VII controfirmato.
Tale circostanza, infatti, è chiaramente confermata da attenta dottrina2, la quale ha espressamente affermato che “non è previsto l’obbligo di restituire al soggetto che organizza la spedizione il documento di accompagnamento (o una sua copia) controfirmata dall’impianto di destinazione. Detta richiesta rientra eventualmente nell’interesse dello stesso soggetto che organizza la spedizione per meglio provare, in caso di controllo o di richieste di ripresa dei rifiuti, l’avvenuto ricevimento della spedizione da parte del destinatario”.
In conclusione, nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il formulario ex art. 193 del TUA, non sussiste l’obbligo – per il destinatario dei rifiuti – di trasmettere una copia firmata dell’Allegato VII del Regolamento 1013/2006 al soggetto che organizza la spedizione.