Nelle terre e rocce da scavo è ricompreso solo il suolo o anche il sottosuolo?

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Il DPR 120/2017 – norma cardine in materia di terre e rocce da scavo – al suo articolo 2, ne detta la seguente definizione: “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra […]”.

La norma parla innanzitutto al suolo.

Laddove per suolo si intende lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie.

Fermandosi alla prima parte della norma, verrebbe dunque da escludere il sottosuolo dalla ricomprensione in detta definizione e delle conseguenti forme di gestione.

Purtuttavia, nella seconda parte della definizione, nell’elencare le attività che possono dare origine alle terre e rocce si fa riferimento anche a “perforazioni” e trivellazioni”.

La trivellazione, consiste in un’operazione di scavo in profondità, al fine a esempio di prelevare campioni per indagini geologiche o aprire pozzi.

Ugualmente la perforazione consiste nell’apertura di fori attraverso una materia compatta, quale può essere il terreno.

Va da se che entrambe queste operazioni presuppongo un livello di penetrazione che va al di la della parte compresa tra il substrato roccioso e la superficie.

Ne discende, come sostenuto anche da alcune Agenzie regionali di protezione dell’ambiente, che anche il sottosuolo possa andare a comporre l’insieme di terre e rocce da scavo normato dal DPR, purchè ciò avvenga nel rispetto dei criteri qualitativi e degli aspetti procedurali previsti dalla normativa (si veda in tal senso Arpa Piemonte).

Una volta attribuita detta qualifica si rammenta che le terre e rocce:

potranno essere gestite come sottoprodotti, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 4 del DPR 120/2017;

in alternativa andranno gestite come rifiuti;

a meno che non si rientri nell’esclusione prevista dall’articolo 185 del TUA.

Quest’ultima norma in particolare fa riferimento al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

In definitiva, anche il sottosuolo rientra nella nozione di terre e rocce purchè rispetti i limiti quali-quantitativi previsti dalla legge.

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