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Il caso in questione concerne un bando e il disciplinare di gara che richiedono, a pena di esclusione, per gli operatori economici “individuali”, il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1, quanto ai centri di raccolta, e nella classe C, quanto al numero degli abitanti serviti. Per gli operatori costituiti in consorzio, il requisito di idoneità professionale deve invece essere posseduto almeno dal soggetto qualificatosi come mandatario (capogruppo) mentre le altre imprese (mandanti e consorziate) esecutrici delle prestazioni di “gestione dei centri di raccolta” devono possedere, a pena di esclusione, l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella classe occorrente per l’esecuzione della parte del servizio che sarà svolta dallo stesso nell’ambito del raggruppamento/consorzio1.
Nello specifico caso la partecipazione alla gara è avvenuta non in forma individuale, bensì mediante un modulo organizzativo avente natura di “consorzio stabile”.
La giurisprudenza chiarisce in relazione al caso in esame che il modulo associativo del “consorzio stabile”, delineato dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/20062, dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate, in forza del quale può giovarsi, senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”3.
Il Tribunale amministrativo espone il ragionamento fondandosi sull’art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”. Per di più l’art. 94 del DPR 207/2010 recita che “I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti. 3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile”.
Nello specifico per i “consorzi stabili per servizi e forniture”, si richiama il successivo art. 277 del DPR 207/2010, ai sensi del quale “1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94, commi 1 e 4. 2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”.
Nel caso in esame la società resistente osservava che dalla natura di “consorzio stabile” del soggetto aggiudicatario sarebbe derivato il principio del cd. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti delle imprese esecutrici, sicché il requisito dell’iscrizione “categoria 1 classe C o superiore per le attività di gestione dei centri di raccolta” sussisterebbe pienamente. Il Tar ritiene infondato il motivo in ragione della natura di “consorzio stabile” e della conseguente necessità di accertare la sussistenza dei requisiti di partecipazione sulla base della verifica dell’effettiva esistenza di essi in capo alle singole consorziate.
In conclusione, nel caso in cui un consorzio stabile partecipi ad un bando per la gestione dei centri comunali di raccolta tramite le proprie imprese consorziate, le singole imprese devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali.