Nuovo 193: il trasportatore risponde per l’errata compilazione del campo produttore?

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Il valore della firma del trasportatore sul Formulario di Identificazione del Rifiuto è sempre stato uno dei temi caldi in materia di trasporto dei rifiuti.

Il Ministero dell’Ambiente, nella circolare esplicativa sulla compilazione di registri e formulari del 19981  aveva definito la firma del trasportatore come “la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità”, precisando che detta sottoscrizione può comportare unicamente una responsabilità generale in materia di trasporto di cose.

Successivamente, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali2  rilevava che l’attività di trasporto di trasporto dei rifiuti fosse effettuata da trasportatori professionali particolarmente qualificati anche al fine di evitare, limitare e correggere eventuali abusi ed errori dei quali possa aversi evidenza durante l’iter del trasporto.

Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obiettive ragioni di sospetto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell’impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto.

Il comma 2 dell’art. 193 prevedeva che il  FIR fosse “compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore”, prevedendo così che la responsabilità del trasportatore fosse estesa anche alle dichiarazioni del produttore che venivano infatti “controfirmate”.

Con l’introduzione del SISTRI fu invece chiarito che “Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Da ultimo, la recente riforma dell’art. 193 del TUA, dovuta al D.lgs 116/2020 di recepimento della Direttiva 851/2018/UE, ha nuovamente modificato e chiarito il regime di responsabilità del trasportatore relativamente alle dichiarazioni del produttore, limitandola alle difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Al comma 4 del novellato articolo 193 si parla di sottoscrizione e non più di controfirma del trasportatore ed al comma 17 è precisato che: “Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il  trasportatore  non  è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

In altri termini, nella compilazione del FIR, il trasportatore sarà responsabile integralmente di quanto dichiarato nella sezione di propria competenza e risponderà in concorso con il produttore/detentore per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza solo nel caso in cui le difformità siano riscontrabili in base alla comune diligenza.


1  Circolare dei Ministeri dell’ambiente e dell’industria 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.

2  Comitato Nazionale Albo Prot.3934 del 18 GIUGNO 2003.

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