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Con il D.Lgs. 387 del 2003, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
L’art. 2, comma 1, lett. a) di tale decreto definisce come fonti energetiche rinnovabili le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
Il medesimo articolo alla lettera b) definisce come impianti alimentati da fonti rinnovabili gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi.
La legge ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come strutture di pubblica utilità nonché indefettibili ed urgenti e predisposto uno specifico sistema autorizzatorio.
Più nello specifico la costruzione e l’esercizio di tali impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
In tale quadro, la normativa prevede che, a certe condizioni, gli impianti ad energie rinnovabili possano essere avviati con una semplice DIA. In particolare, secondo l’art. 12, comma 5 del D. Lgs. in commento: “All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.”
Il medesimo art. 12 al comma 6 prevede inoltre in via generale per tutti gli impianti a energie rinnovabili - non solo per quelli soggetti a DIA - che possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Tali disposizioni pongono un evidente problema di coordinamento per il caso in cui un impianto soggetto a DIA debba essere realizzato in zona agricola. Ci si domanda infatti se, in tale caso, sia sufficiente per il privato il ricorso a alla dichiarazione d’inizio attività ovvero se non debba conseguire una vera e propria autorizzazione, posta la necessità di derogare alla pianificazione urbanistica.
Sul punto è di recente intervenuto il TAR Puglia, Sez. III del 24 ottobre 2017, n. 1651 sancendo che: “Tale disposizione viene interpretata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, nel senso di ritenere che la possibilità ivi prevista di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del D.Lgs. n. 387 del 2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale prevista) in zona agricola (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 1298 del 22.03.2017).
Pertanto, posto che una deroga agli strumenti urbanistici può essere apportata solo dalla p.a. nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, la necessità di derogare alla zonizzazione comunale per costruire un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili porta con sé il venir meno della possibilità di costruire l’impianto ad energia rinnovabile con una semplice DIA, dovendosi invece conseguire l’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387 del 2003.