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L’art. 265 (disposizioni transitorie), comma 2, D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 stabilisce espressamente che - in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall’articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 1821 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico - i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare, i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
In questo quadro di disciplina codicistica, il trasporto dei rifiuti via mare è oggi assoggettato a due distinti provvedimenti normativi:
il Decreto 31 ottobre 1991, n. 4592 per ciò che concerne i rifiuti non pericolosi;
il D.p.r. del 6 giugno 2005, n. 1343 sul trasporto di merci pericolose e il D.M. 7 aprile 20144 per ciò che riguarda i rifiuti pericolosi5.
Per individuare quale sia il regime cui è assoggettato l’imbarco e lo sbarco in porto dei rifiuti trasportati via mare occorre quindi rifarsi a tali discipline speciali.
Ebbene, il D. M. 459/1991 ss.mm.ii., prevede che per i rifiuti non pericolosi debba essere richiesta apposita autorizzazione di imbarco e di sbarco.
Più nello specifico l’art. 5 dispone che chi intende imbarcare rifiuti deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto di imbarco, accompagnata da apposita dichiarazione di non pericolosità degli stessi.
Ulteriormente, l’art. 11 prevede che l’Autorità Marittima, su domanda degli interessati, rilasci, dopo gli accertamenti del caso, il nulla-osta allo sbarco, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
Ad analoghe conclusioni conduce la disciplina in materia di rifiuti pericolosi. Infatti, l’art. 16, D.p.r. 134/2005 dispone che sia necessaria un’autorizzazione all’imbarco e/o un nulla osta allo sbarco da parte dell’Autorità Marittima per chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, rifiuti pericolosi nei porti nazionali.
Si aggiunga che, secondo il punto 6, allegato 1 al D.M. 7 aprile 2014, l’armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave presenta all’autorità marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione all’imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose. Inoltre, a certe condizioni, l’autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un’autorizzazione periodica all’imbarco e trasporto.
Infine pare opportuno precisare che per Autorità marittima deve intendersi la Capitaneria di porto competente.
Alla luce di quanto esposto, tanto per i rifiuti pericolosi quanto per quelli non pericolosi trasportati via mare è necessario conseguire un’autorizzazione all’imbarco ed allo sbarco degli stessi, da parte dell’Autorità marittima competente.