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Come noto, la Valutazione d’Impatto Ambientale può essere qualificata come una procedura finalizzata ad individuare, valutare e contenere gli impatti diritti ed indiretti di taluni progetti - tipicamente consistenti in lavori di costruzione o altri impianti od opere1 - sull’ambiente, inteso nelle sue molteplici articolazioni.
Per capire se un progetto vada sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e a chi debba essere presentata la domanda di autorizzazione dell’impianto, occorre anzitutto tenere presente che il codice distingue tra:
alcuni progetti che sono sempre assoggettati a VIA;
alcuni progetti che devono essere sottoposti ad a valutazione di assoggettabilità a VIA.
La valutazione di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) può essere definita come una procedura finalizzata a stabilire se un dato progetto possa avere potenziali impatti ambientali significativi e negativi e per l’effetto debba essere assoggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale.
Inoltre, il codice distingue ulteriormente tra progetti sottoposti a VIA ovvero screening di competenza Statale e progetti sottoposi a VIA o screening di competenza Regionale.
Più nello specifico, tra gli allegati alla parte seconda del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 troviamo:
Allegato II: elenca i progetti sottoposti a VIA statale.
Allegato II-bis: elenca i progetti sottoposti a valutazione di VIA statale.
Allegato III: elenca i progetti sottoposti a VIA regionale.
Allegato IV: elenca i progetti sottoposti a valutazione di VIA regionale.
In tale quadro, occorre rilevare che gli indumenti usati provenienti dalla raccolta differenziata sono rifiuti non pericolosi e la loro sanificazione viene tipicamente considerato un’attività di recupero R3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi” (allegato C alla parte IV del Codice Ambientale).
Ebbene l’Allegato IV alla parte II del Codice Ambientale – contenente le attività assoggettate a screening regionale – dispone che gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore alle 10 tonnellate giornaliere mediante operazioni di recupero da R1 a R9 siano rimesse a screening regionale.
La disciplina della Regione Emilia Romagna in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è contenuta alla L.R. del 20 aprile 2018, n. 4.
Tale normativa prevede che siano assoggettati a screening regionale i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3 della legge regionale. Di questi l’Allegato B.2. al punto 50) richiama gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Pertanto, consultando gli allegati su menzionati e verificando i limiti in essi previsti emerge che l’attività di recupero R3 di rifiuti non pericolosi è assoggettata a screening regionale solo per capacità complessiva superiore alle 10 tonnellate giornaliere. Viceversa, a nessuna condizione l’attività di recupero R3 di rifiuti non pericolosi figura tra le attività direttamente assoggettabili a VIA.
Alla luce della disciplina di legge nazionale e regionale, l’avvio di un’attività di sanificazione di indumenti usati provenienti dalla raccolta differenziata altro non è che un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi classificata dal codice come attività R3.
Tale tipologia di impianto in Emilia Romagna è assoggettato a screening regionale solo laddove si voglia richiedere un’autorizzazione per una capacità complessiva superiore alle 10 tonnellate al giorno.