Per la costruzione e messa in attività di una centrale termica, nell’ambito del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale è necessario presentare anche la valutazione di impatto sanitario?

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Il D. Lgs. del 18 aprile 2006, n. 152 Testo Unico Ambientale definisce la valutazione d’impatto sanitario - anche nota come VIS - all’art. 5, comma 1, lett. b-bis) come:

“Elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione”.

La VIS è uno strumento a supporto dei procedimenti amministrativi e dei processi decisionali riguardanti piani, programmi e progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale.

Nondimeno, di norma non è obbligatorio presentare tale documento per il rilascio di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole rispetto alla realizzazione di un dato progetto. E invero, la giurisprudenza ha chiarito come il ricorso alla Valutazione d’Impatto Sanitario debba essere frutto di un’attenta analisi dell’amministrazione in sede istruttoria.

Sul punto è possibile richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 11 febbraio 2019, n. 983 secondo cui: “Pertanto, malgrado vada confermato che - in linea di principio - nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa”.

Purtuttavia, il Legislatore ha previsto per alcune tipologie di progetti uno specifico obbligo di presentare la VIS.

Si fa in particolar modo riferimento a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, T.U.A. secondo cui per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla parte II del Codice Ambientale e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità.

Tale disposizione è stata introdotta nel Codice Ambientale nella formulazione ad oggi in vigore ad opera del Decreto Legislativo del 16 giugno 2017 n.104, con cui è stata recepita la Direttiva Europea 2014/52/UE.

Per ciò che concerne il contenuto della VIS occorre richiamare le Linee guida per la valutazione di impatto sanitario adottate con D.M. del 27 marzo 2019.

Le linee guida si applicano a progetti di competenza statale, ma possono rappresentare un modello di riferimento anche per progetti di rilevanza regionale, per consentire una uniforme metodologia di valutazione a livello nazionale.

Secondo le richiamate linee guida gli obiettivi della VIS sono:

tutelare la salute integrando conoscenze e competenze in maniera multidisciplinare;

definire in maniera trasparente procedure e metodi per la stima degli effetti potenziali sulla salute di una popolazione;

valutare diverse fonti di dati e metodi analitici, includendo i contributi degli stakeholder;

identificare e classificare gli impatti positivi e negativi e propone interventi per la prevenzione e riduzione di questi ultimi;

produrre una base di informazioni sulla popolazione locale, dello stato di salute e dell’ambiente attraverso lo sviluppo di indicatori sanitari e misurazioni ambientali per il monitoraggio;

identificare le migliori soluzioni e realistiche raccomandazioni per il monitoraggio e la gestione degli effetti attesi;

includere una forma di partecipazione degli stakeholder secondo modalità e tempi opportuni e interagire con le figure amministrative e politiche ai fini della migliore definizione di progetto e raccomandazioni.

Alla luce di quanto esposto, in sede di valutazione d’impatto ambientale sarà necessario presentare la valutazione d’impatto sanitario per vedersi autorizzato il progetto di costruzione di una centrale termica o  di altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

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