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La disciplina in materia di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi all’interno degli ospedali e, più in generale, delle ASL è contenuta nel noto D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”.
Detto atto definisce rifiuti sanitari, i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del regolamento stesso, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tra questi si distinguono poi:
- i rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi.
- i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco «*» nel Codice Ambientale.
- i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 del Codice.
I rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere sottoposti ad una procedura di sterilizzazione – finalizzata a semplificarne la gestione - che consiste nell’abbattimento della carica microbica in modo da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi.
Di norma la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati, al di fuori delle strutture sanitarie.
Nondimeno, il D.p.r. in commento prevede anche una disciplina derogatoria per l’ipotesi di installazione all’interno delle strutture sanitarie di impianto di sterilizzazione.
Ed invero, secondo l’art. 7 rubricato “Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa.
Più nello specifico, si considerano prodotti dalla struttura sanitaria anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
Attenzione però, sebbene la legge escluda espressamente la necessità di un titolo autorizzativo, ciò non significa assenza di qualsiasi onere in capo alla struttura, che deve comunque rendere noto all’Autorità Competente l’avvio dell’attività.
Ed invero, l’attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell’effettuazione dei controlli periodici.
Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell’attivazione degli impianti e dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
Inoltre, il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell’impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi e la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l’impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
Gli impianti di sterilizzazione sono peraltro sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.
Alla luce di quanto esposto, per l’avvio di un impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitaria a rischio infettivo prodotti all’interno della ASL, è necessario dare Comunicazione alla Provincia competente, nonché convalidare l’impianto prima della messa in funzione e poi ogni 24 mesi.