Per poter svolgere attività di raccolta della c.d. piccola differenziata, in assenza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 ordinaria, è sufficiente l’iscrizione in categoria 1 sottocategoria D1 ovvero è necessario conseguire l

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Come noto, in ottemperanza a quanto sancito dal D.M. del 3 giugno 2014, n. 120, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1 ordinaria abilita all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Nondimeno, sono state introdotte una serie di c.d. sottocategorie, volte a consentire l’esercizio di talune specifiche attività di raccolta e trasporto di urbani tra cui:

La sottocategoria D1 “Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale: Frazione organica; Carta e cartone; Vetro; Multimateriale (Vetro/plastica/metalli); Ingombranti; Altro”.

La sottocategoria D2 “Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)”.

In tale quadro, per rispondere al quesito posto occorre sinteticamente richiamare i passaggi di cui alla Delibera dell’Albo Nazionale del 3 novembre 2016, n. 5 la quale ha sancito che:

“4. Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato “D” riguardanti i servizi medesimi.

5. Ai fini dell’iscrizione in più sottocategorie l’impresa deve disporre della somma delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per ciascuna di esse.

6. L’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all’allegato ”D”, fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.”

Detta disposizione afferma quindi che l’iscrizione in categoria 1 ordinaria abilita allo svolgimento di tutte le attività di gestione contemplate nelle sottocategorie.

Viceversa, la Delibera pare implicitamente ritenere che tra le varie sottocategorie non vi sia un rapporto tale per cui l’una possa contenere l’altra, posto che per l’iscrizione in più sottocategorie occorre disporre dei requisiti previsti per ciascuna.

Pertanto, una lettura sistemica della disposizione richiamata, porterebbe ad escludere che l’iscrizione in sottocategoria D1 per la raccolta differenziata abiliti anche all’esercizio delle attività di cui alla sottocategoria D2 relativa alla piccola raccolta.

Nondimeno, la questione è stata oggetto di una specifica Circolare di chiarimento dell’Albo Nazionale del 24 febbraio 2017, n. 229 ove il Comitato ha espressamente disposto che:

“5. Le iscrizioni nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale” (Allegato D, Tab. D1), ricomprendono anche le attività identificate nella sottocategoria relativa all’attività di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani individuati nell’Allegato “D” Tab. D2”.

Alla luce di tale chiarimento è quindi possibile dare una risposta positiva al quesito, confermando che l’iscrizione in categoria 1 sottocategoria D1 abilita anche all’esercizio delle attività di gestione di cui alla sottocategoria D2.

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