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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.) lo stato di emergenza connesso alla nota pandemia da Covid 19 è stato prorogato (per ora) al 31 gennaio 2021.
La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l’articolo 3-bis, il quale al comma 1, modificando l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, dispone espressamente che le parole: “il 31 luglio 2020” siano sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” e, al comma 2, introduce all’articolo 103 il comma 2-sexies il quale dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.”.
In tal proposito si ricordi che, tale comma 2 prevede testualmente che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Vista la suddetta proroga e le recenti modifiche normative, il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è dunque intervenuto sulla validità e relativa scadenza dei propri provvedimenti amministrativi con la recentissima Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 titolata, per l’appunto, “Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020.”.
Ebbene, nel richiamare la recente proroga dello stato di emergenza e la relativa normativa di riferimento, la suddetta Circolare dispone che, in conseguenza a tali modifiche,“[…] le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.”.
Ciò posto, tuttavia, come nelle precedenti Circolari relative a tale tema, il Comitato ricorda altresì che, ai fini del regolare esercizio delle attività oggetto di iscrizione, le imprese devono, in ogni caso:
- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali; ed invero, qualora fosse accertata l’inosservanza degli stessi, può essere dato luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e applicazione di relative sanzioni;
- prestare per i casi previsti (ovverosia nella categoria 1 con riferimento alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani pericolosi, categoria 5, categoria 8, categoria 9 e categoria 10) apposita garanzia fideiussoria o appendice di fideiussione già prestata a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;
- comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione.
In conclusione, vista dunque la proroga dello stato di emergenza da Covid19 al 31 gennaio 2021 e la normativa di riferimento sulla validità dei titoli abilitativi in materia ambientale, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 risultano valide sino al 3 maggio 2021. Tale previsione, ad ogni modo, vige congiuntamente al rispetto delle condizioni e dei requisiti di iscrizioni, all’obbligo di prestazione delle relative garanzie fideiussorie previste nonché all’obbligo di comunicazione di eventuali variazioni intervenute.