Può il Comune, conclusa la conferenza di servizi, apporre veti alla realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti?

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I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 208 TUA.

Ebbene, presentata apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, quest’ultima provvede ad individuare il responsabile del procedimento e convoca apposita Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi assolve allo scopo di coordinare tutte le amministrazioni interessate e, di conseguenza, ridurre i tempi di decisione, infatti “consiste in una o più riunioni dei rappresentanti degli uffici o delle amministrazioni di volta in volta interessate che sono chiamate a confrontarsi e a esprimere il proprio punto di vista e, nel caso di conferenza decisoria, anche deliberare”[1].

Il legislatore ambientale prevede che alla Conferenza dei Servizi partecipino i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

La decisione della Conferenza dei Servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Ai sensi del sesto comma della citata disposizione, infine, “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Proprio questa funzione sostitutiva permette di sostenere che l’autorizzazione già integra eventuali provvedimenti del Comune, pertanto, pur in presenza di atti che competano a tale ente, la sede procedimentale prevista dal legislatore nella quale devono confluire eventuali valutazioni o osservazioni è la conferenza di servizi.

A tale conclusione giunge una recente sentenza del TAR Lazio, la n. 10981 del 27 ottobre 2020, con la quale i giudici si pronunciano sul rigetto di un’istanza di permesso di costruire un impianto di trattamento di rifiuti, nonostante la conferenza di servizi descritta, alla quale il comune aveva partecipato, si concludeva con esito positivo.

Al riguardo, il Tribunale amministrativo ha dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego, in quanto le valutazioni del Comune potevano e dovevano essere sollevate in sede di Conferenza di Servizi, piuttosto che porre successivamente un veto alla realizzazione dell’impianto.


[1] CLARICH M., Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, Bologna, Quarta edizione 2019.
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