Può rientrare nel concetto di discarica abusiva anche la realizzazione dei manufatti funzionalmente destinati alla discarica?

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La Corte di Cassazione ha interpretato in una recente pronuncia1 in modo ampio il concetto di discarica abusiva ricomprendendovi anche la realizzazione di quei manufatti che sono funzionalmente destinati alla discarica stessa.

Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale l’imputato era stato condannato - tra l’altro - per il reato di cui all’art. 256, comma 32, del d.lgs. n 152 del 2006, perché, in qualità di titolare di una ditta individuale, realizzava e gestiva una discarica in mancanza di autorizzazione su un’area sottoposta a tutela paesaggistica, attraverso l’accumulo di terre da scavo miste a rifiuti da attività di demolizione, pneumatici, ulteriori rifiuti di demolizione, generando un degrado ambientale per la presenza e le modalità di accumulo dei suddetti rifiuti, destinati a permanere nel luogo con carattere di definitività.

Secondo la prospettazione difensiva, invero, si contestava all’imputato di avere realizzato una discarica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, mentre lo stesso è stato poi condannato per avere indebitamente edificato dei manufatti atti a ricoverare i propri attrezzi e mezzi sul terreno di sua proprietà e, pertanto, egli non avrebbe esercitato il suo diritto di difesa quanto a tali manufatti. Si adduceva così la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di doglianza, chiarendo che non vi è dubbio che l’imputazione si riferisca alla realizzazione di una discarica abusiva.

La stessa ha affermato, infatti, che nel concetto di discarica, così come individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g)3, del d.lgs. n. 36 del 2003, “non devono essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo, eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo, e le opere edilizie, permanenti o precarie, realizzate per la collocazione e la gestione dei rifiuti e del sito. Si tratta, infatti, di elementi la cui presenza, consentendo in linea di massima una maggiore capacità di smaltimento, contribuisce in modo significativo alla compromissione dell’ambiente che la norma penale intende evitare”.

Nel caso concreto, inoltre, la Corte ha aggiunto che dalla sentenza di primo grado, emergeva che l’imputato non era stato condannato soltanto per l’edificazione di manufatti finalizzati all’esercizio della discarica abusiva, ma, più in generale, per la discarica stessa, comprensiva di tali manufatti. Egli ha, dunque, pienamente esercitato in concreto il suo diritto di difesa.

In conclusione, quindi, nel concetto di discarica abusiva rientrano anche i manufatti che sono funzionalmente destinati alla discarica stessa, in quanto rappresentano elementi che, permettendo una maggiore capacità di smaltimento, contribuiscono in modo significativo alla compromissione dell’ambiente.


1 Cass. Pen., Sez. III, del 14 marzo 2018, n.11568.

2 Art. 256, comma 3: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

3 Art. 2, comma 1 lett g): “discarica”: “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.

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