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La Corte di Cassazione ha interpretato in una recente pronuncia1 in modo ampio il concetto di discarica abusiva ricomprendendovi anche la realizzazione di quei manufatti che sono funzionalmente destinati alla discarica stessa.
Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale con la quale l’imputato era stato condannato - tra l’altro - per il reato di cui all’art. 256, comma 32, del d.lgs. n 152 del 2006, perché, in qualità di titolare di una ditta individuale, realizzava e gestiva una discarica in mancanza di autorizzazione su un’area sottoposta a tutela paesaggistica, attraverso l’accumulo di terre da scavo miste a rifiuti da attività di demolizione, pneumatici, ulteriori rifiuti di demolizione, generando un degrado ambientale per la presenza e le modalità di accumulo dei suddetti rifiuti, destinati a permanere nel luogo con carattere di definitività.
Secondo la prospettazione difensiva, invero, si contestava all’imputato di avere realizzato una discarica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, mentre lo stesso è stato poi condannato per avere indebitamente edificato dei manufatti atti a ricoverare i propri attrezzi e mezzi sul terreno di sua proprietà e, pertanto, egli non avrebbe esercitato il suo diritto di difesa quanto a tali manufatti. Si adduceva così la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di doglianza, chiarendo che non vi è dubbio che l’imputazione si riferisca alla realizzazione di una discarica abusiva.
La stessa ha affermato, infatti, che nel concetto di discarica, così come individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g)3, del d.lgs. n. 36 del 2003, “non devono essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo, eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo, e le opere edilizie, permanenti o precarie, realizzate per la collocazione e la gestione dei rifiuti e del sito. Si tratta, infatti, di elementi la cui presenza, consentendo in linea di massima una maggiore capacità di smaltimento, contribuisce in modo significativo alla compromissione dell’ambiente che la norma penale intende evitare”.
Nel caso concreto, inoltre, la Corte ha aggiunto che dalla sentenza di primo grado, emergeva che l’imputato non era stato condannato soltanto per l’edificazione di manufatti finalizzati all’esercizio della discarica abusiva, ma, più in generale, per la discarica stessa, comprensiva di tali manufatti. Egli ha, dunque, pienamente esercitato in concreto il suo diritto di difesa.
In conclusione, quindi, nel concetto di discarica abusiva rientrano anche i manufatti che sono funzionalmente destinati alla discarica stessa, in quanto rappresentano elementi che, permettendo una maggiore capacità di smaltimento, contribuiscono in modo significativo alla compromissione dell’ambiente.