Qual è il rapporto esistente tra rating d’impresa e rating di legalità?

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Il Rating di legalità viene rilasciato dall’AGCM concordemente con l’ANAC così come previsto dall’art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) del D.Lgs. 50/2016 che al comma 7 prevede che: “l’Autorità [ANAC] collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [AGCM] per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10”.

Detto Rating di legalità concorre alla determinazione del Rating d’impresa che rappresenta l’istituto a mezzo del quale l’ANAC individua i requisiti di premialità riconosciuti agli operatori economici per l’affidamento di un appalto di servizi o di lavori.

Tale premialità è disciplinata all’interno dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016 che prevede, al suo comma 101, l’istituzione del Rating d’impresa quale sistema premiale, ovvero di penalizzazione, dettagliato da apposite Linee Guida emesse dall’ANAC e da applicarsi proprio ai fini della qualificazione delle imprese nell’ambito della selezione degli offerenti nei procedimenti ad evidenza pubblica.

Nello specifico il Rating d’impresa, così come descritto nelle Linee Guida dell’ANAC2, viene calcolato tramite un algoritmo basato su diversi elementi  tra i quali è incluso il possesso del Rating di legalità.

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio degli elementi valutati dall’ANAC nel calcolo dei requisiti reputazionali del Rating di impresa occorre richiamare il paragrafo IV delle citate Linee Guida il quale, a titolo esemplificativo, indica quali dati di calcolo i seguenti elementi:

i. “indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa;

ii. il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione;

iii. l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;

iv. il Rating di Legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

v. la regolarità contributiva, compresi i versamenti alle casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

vi. la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi”3.

Il rating di legalità rappresenta uno degli indici a mezzo dei quali viene calcolato il rating d’impresa che mediante un algoritmo che tiene conto di alcuni elementi puntualmente individuati, genera un livello di “affidabilità” dell’impresa offerente. Tra questi parametri di affidabilità è incluso anche il rating di legalità che a sua volta è generato dalla valutazione dell’organizzazione societaria dell’operatore economico, con particolare riguardo agli strumenti organizzativi presenti in azienda nonché (a titolo esemplificativo) la presenza o meno di condanne penali in capo ai membri dell’organo di governo della società. L’acquisizione del rating di legalità non è obbligatoria sebbene il possesso di tale attestato costituisce elemento premiale in fase di aggiudicazione di un appalto pubblico.


1 Art. 83 comma 10 del D.Lgs. 50 del 2016: “10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. […]”.

2 https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/Documento%20di%20consultazione.pdf

3 Cfr. pag 4 delle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti di cui alla nota 2.

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