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Ai sensi della normativa attualmente vigente, in luogo alla tenuta in modalità cartacea, è prevista la facoltà per le imprese e gli enti obbligati a tale onere, di procedere alla tenuta dei registri d’impresa mediante l’utilizzo di software informatici di gestione. Tale previsione, nello specifico, ha l’obiettivo di favorire le operazioni di compilazione e conservazione dei registri. Allo stesso tempo, tuttavia, tale prassi di gestione rende di fatto più incisiva la necessità di assicurare la veridicità dei dati inseriti in tali documenti i quali, mediante alterazioni post compilazione, potrebbero risultare alterarti nel loro contenuto. Per tale motivo, il Legislatore stabilisce espressamente che i registri d’impresa tenuti mediante modalità informatiche siano periodicamente sottoposti a stampa definitiva che ne garantisca immodificabilità ed integrità.
Ciò premesso, quali sono le regole temporali di stampa dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti su supporti informativi?
Al fine di rispondere a tale quesito occorre far riferimento, nello specifico, a quanto disposto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, rubricato per l’appunto “registri di carico e scarico”. Ed invero, il comma 6 di tale norma dispone espressamente che: “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. […]”. Posta l’applicazione della disciplina sui registri contabili (dei quali i registri IVA fanno parte), riportiamo dunque quanto dispone l’art. 7 (semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali) comma 4ter del d.l. 10 giugno 1994, n. 3577 : “a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. A norma di tale disposizione, dunque, è autorizzata la tenuta dei registri contabili mediante sistemi meccanografici purché gli stessi siano stampati entro tre mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali e se ne assicuri la stampa contestualmente ad eventuali richieste avanzate dagli organi competenti ed in loro presenza. Orbene, su tale punto occorre tuttavia svolgere una precisazione, il termine di presentazione della dichiarazione IVA deve avvenire, a norma di legge, entro il 30 settembre di ogni anno. La stampa dei relativi registri contabili, dunque, deve avvenire, a norma della suddetta disposizione, entro la data del 31 dicembre (tre mesi oltre la scadenza) di ciascun anno. Tale circostanza, tuttavia, non deve far cadere nella convinzione per cui, posta l’applicabilità della disciplina sui registri IVA alla gestione dei registri di carico e scarico rifiuti, su quest’ultimi viga lo stesso termine temporale di stampa. Ed invero, per ciò che concernei registri di carico e scarico, la locuzione “termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali” deve essere riferita al termine di presentazione del Modello Unico Ambientale cui si riferiscono le operazioni di gestione dei rifiuti e non, altresì, della dichiarazione IVA. Ebbene, il termine di presentazione del MUD è fissato al 30 aprile di ogni anno, pertanto il termine di stampa dei registri di carico e scarico deve essere fissato a tre mesi oltre tale scadenza, ovverosia al 30 luglio. A conferma di tale conclusione, invero, la norma sopra richiamata relativa alla stampa dei registri contabili nell’indicare il termine di stampa degli stessi, effettua un generico riferimento alle dichiarazioni annuali relative al registro contabile cui l’imprenditore è onerato e non anche ad una specifica data.
Premesso quanto sopra, dunque, è lecito ritenere che, in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 190, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 7 comma 4ter del d.l. 3577/1994, il termine annuale di stampa dei registri di carico e scarico deve essere fissato al 30 luglio di ogni anno.