Qual è il termine annuale di stampa dei registri di carico e scarico tenuti su supporti informatici di gestione?

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Ai sensi della normativa attualmente vigente, in luogo alla tenuta in modalità cartacea, è prevista la facoltà per le imprese e gli enti obbligati a tale onere, di procedere alla tenuta dei registri d’impresa mediante l’utilizzo di software informatici di gestione. Tale previsione, nello specifico, ha l’obiettivo di favorire le operazioni di compilazione e conservazione dei registri. Allo stesso tempo, tuttavia, tale prassi di gestione rende di fatto più incisiva la necessità di assicurare la veridicità dei dati inseriti in tali documenti i quali, mediante alterazioni post compilazione, potrebbero risultare alterarti nel loro contenuto. Per tale motivo, il Legislatore stabilisce espressamente che i registri d’impresa tenuti mediante modalità informatiche siano periodicamente sottoposti a stampa definitiva che ne garantisca immodificabilità ed integrità.

Ciò premesso, quali sono le regole temporali di stampa dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti su supporti informativi?

Al fine di rispondere a tale quesito occorre far riferimento, nello specifico, a quanto disposto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, rubricato per l’appunto “registri di carico e scarico”. Ed invero, il comma 6 di tale norma dispone espressamente che: “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. […]”. Posta l’applicazione della disciplina sui registri contabili (dei quali i registri IVA fanno parte), riportiamo dunque quanto dispone l’art.  7  (semplificazione  di  adempimenti  e  riduzione  di  sanzioni  per  irregolarità  formali)  comma  4ter  del  d.l.  10  giugno  1994,  n.  3577 :  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  la  tenuta  di  qualsiasi  registro  contabile  con  sistemi  meccanografici  è  considerata  regolare  in  difetto  di  trascrizione  su  supporti  cartacei,  nei  termini  di  legge,  dei  dati  relativi  all’esercizio  per  il  quale  i  termini  di  presentazione  delle  relative  dichiarazioni  annuali  non  siano  scaduti  da  oltre  tre  mesi,  allorquando  anche  in  sede  di  controlli  ed  ispezioni  gli  stessi  risultino  aggiornati  sugli  appositi  supporti  magnetici  e  vengano  stampati  contestualmente  alla  richiesta  avanzata  dagli  organi  competenti  ed  in  loro  presenza”. A norma di tale disposizione, dunque, è autorizzata la tenuta dei registri contabili mediante sistemi meccanografici purché gli stessi siano stampati entro tre mesi dalla scadenza dei termini per  la  presentazione  delle  relative  dichiarazioni  annuali  e  se  ne  assicuri  la  stampa  contestualmente  ad  eventuali  richieste  avanzate  dagli  organi  competenti  ed  in  loro  presenza. Orbene, su tale punto occorre tuttavia svolgere una precisazione, il termine di presentazione della dichiarazione IVA deve avvenire, a norma di legge, entro il 30 settembre di ogni anno. La stampa dei relativi registri contabili, dunque, deve avvenire, a norma della suddetta disposizione, entro la data del 31 dicembre (tre mesi oltre la scadenza) di ciascun anno. Tale circostanza, tuttavia, non deve far cadere nella convinzione per cui, posta l’applicabilità della disciplina sui registri IVA alla gestione dei registri di carico e scarico rifiuti, su quest’ultimi viga lo stesso termine temporale di stampa. Ed invero, per ciò che concernei registri di carico e scarico, la locuzione “termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali” deve essere riferita al termine di presentazione del Modello Unico Ambientale cui si riferiscono le operazioni di gestione dei rifiuti e non, altresì, della dichiarazione IVA. Ebbene, il termine di presentazione del MUD è fissato al 30 aprile di ogni anno, pertanto il termine di stampa dei registri di carico e scarico deve essere fissato a tre mesi oltre tale scadenza, ovverosia al 30 luglio. A conferma di tale conclusione, invero, la norma sopra richiamata relativa  alla  stampa  dei  registri  contabili  nell’indicare  il  termine  di  stampa  degli  stessi,  effettua  un  generico  riferimento  alle  dichiarazioni  annuali  relative  al  registro  contabile  cui  l’imprenditore  è  onerato  e  non  anche  ad  una  specifica  data.

Premesso quanto sopra, dunque, è lecito ritenere che, in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 190, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 7 comma 4ter del d.l. 3577/1994, il termine annuale di stampa dei registri di carico e scarico deve essere fissato al 30 luglio di ogni anno.

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