Qual è la cornice edittale per l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 per la violazione di cui all’art. 256 comma 4 del TUA?

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Il D.Lgs. 231 del 2001 prevede, al suo art. 25-undecies, i reati ambientali che, per lo più, prevedono reati presupposto caratterizzati dall’elemento soggettivo1 della colpa (ovvero negligenza, imprudenza o imperizia o anche inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) e non necessariamente del dolo (connotazione soggettiva di volontarietà e previsione, da parte dell’agente, del risultato dell’azione, o omissione, da cui discende l’esistenza del delitto).

Tra i reati presupposto di cui al decalogo contenuto nell’art. 25-undecies, è previsto anche l’art. 256 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che “le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”.

Tale comma sanziona il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni semplificate ed ordinarie e comunque a tutte le autorizzazioni diverse dall’AIA.

Riguardo alla cornice edittale prevista per l’ente rispetto alla inosservanza delle prescrizioni, l’art. 25-undecies al suo comma 6 prevede che: “Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Dalla disamina della norma emerge immediatamente il paragone con la cornice sanzionatoria prevista per il c.d. “reato base”, ed infatti sia per la disposizione di cui all’art. 256 comma 4 del TUA, che per l’art. 25-undecies comma 6 del Decreto 231, è prevista una sanzione dimezzata per il soggetto che effettua operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. (A vantaggio dell’ente per l’applicazione del D.Lgs 231).

In base a quanto esposto, la risposta al quesito sembra abbastanza scontata, tuttavia occorre compiere una precisazione di ordine sistematico rispetto al quadro normativo del decreto 231.

Ed infatti la norma in questione prevede il dimezzamento delle sanzioni previste dal comma 2 lettera b) dello stesso art. 25-undecies, che a sua volta prevede “b) per i reati di cui all’articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote”.

Pertanto le sanzioni relative al comma 6 dell’art. 25-undecies possono essere così riassunte:

1) per inosservanza di prescrizioni di autorizzazioni ordinarie o semplificate nella gestione di rifiuti non pericolosi e per il deposito temporaneo irregolare dei rifiuti sanitari, la sanzione pecuniaria tra cinquanta e centoventicinque quote;

2) per inosservanza di prescrizioni di autorizzazioni ordinarie o semplificate nella gestione di rifiuti pericolosi, per gestione di discarica di rifiuti non pericolosi non osservando le disposizioni della relativa autorizzazione ambientale e per miscelazione difforme rispetto all’autorizzazione concessa, la sanzione pecuniaria da settantacinque a centoventicinque quote;

3) per inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di discarica destinata allo smaltimento, anche solo in parte, di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.

Fermo restando quanto sopra, il decreto 231 prevede, nella parte relativa alle norme di ordine generale e precisamente all’art. 10 (sanzione amministrativa pecuniaria) comma 2, che la sanzione pecuniaria debba essere applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Pertanto, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla norma (come ad esempio per quanto disposto nell’art. 12 casi di riduzione della sanzione pecuniaria che prevedono quote inferiori alle cento di minima), nella riduzione di cui all’art. 25-undecies comma 6 il minimo dovrà comunque intendersi di cento quote anche laddove il calcolo matematico farebbe presumere un importo inferiore.

In conclusione, le sanzioni relative al comma 6 dell’art. 25-undecies devono così intendersi:

1) la sanzione pecuniaria tra CENTO e centoventicinque quote;

2) la sanzione pecuniaria da CENTO a centoventicinque quote;

3) la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.


1 Cfr. Art. 43 (elemento psicologico del reato) c.p.

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