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Il D.Lgs 116 del 3 settembre 20201, ha abrogato il comma 4 dell’art. 266 del D.lgs 152/2006, relativo alle deroghe rispetto al luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività sanitaria e da attività da manutenzione ed ha inserito la relativa disciplina all’interno dell’art. 193, ai commi 18 e 19.
Quanto al comma 19, la prima indicazione fornita dal legislatore riguarda l’ambito di applicazione della disposizione che risulta ampliato, o meglio precisato, rispetto alla formulazione del vecchio comma 4 del 266 il quale si riferiva genericamente ai rifiuti da manutenzione.
Il concetto di rifiuti da manutenzione di cui alla norma abrogata è stato oggetto, negli anni, di numerosi interventi interpretativi, stante appunto, la genericità della definizione che ha condotto a ritenere inclusa nella deroga normativa unicamente i rifiuti derivanti dalla manutenzione c.d. ordinaria o piccola manutenzione2, da intendersi come ogni attività necessaria ad integrare o mantenere in efficienza un bene e relativamente a quantitativi limitati.
Per giungere ad una definizione di manutenzione ordinaria, si era fatto riferimento in via analogica al DPR 380 del 2001 il quale, con espresso e limitato riferimento alle attività edilizie, distingue le attività in base al tipo di intervento e segnatamente, annoverando: tra gli interventi di manutenzione ordinaria ogni attività necessaria ad integrare o mantenere in efficienza un bene; tra gli interventi di manutenzione straordinaria ogni attività necessaria per rinnovare e/o sostituire parti di un bene.
Il comma 19 oggi comprende nel novero dei rifiuti soggetti alla deroga:
– i rifiuti derivanti da attività di manutenzione;
– i rifiuti derivanti da piccoli interventi edili;
– i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Sul punto, valga la pena rilevare che la dottrina più attenta aveva già ricompreso nell’ambito di applicazione della deroga del comma 4 del 266 le attività di pulizia, nonché ovviamente, quelle derivanti dai piccoli interventi edili.
L’intervento legislativo, sebbene abbia espressamente incluso quelle attività che già la dottrina aveva ricompreso nella deroga, ha tuttavia mancato ancora di definire espressamente il concetto di manutenzione, in relazione alla quale, pertanto, si dovrà ancora fare riferimento alla manutenzione c.d. ordinaria, non essendo stato altrimenti precisato.
La deroga del comma 19 dell’art. 193 si applica quindi ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria, dalle attività di pulizia e simili di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dai piccoli interventi edili.