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Come noto ai sensi dell’art. 183 “Definizioni” del D. Lgs. n. 152/2006 lettera bb) per deposito temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel codice.
Pertanto, ai fini di una gestione del deposito temporaneo conforme alla normativa è necessario individuare correttamente il luogo di produzione dei rifiuti.
Tuttavia, sul punto è bene precisare che per consolidata giurisprudenza “per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi della disposizione citata deve intendersi:
quello in cui i rifiuti sono prodotti,
ovvero che si trovi nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati,
purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza1”.
Nel caso di specie, una ditta addetta alla manutenzione di impianti antincendio chiedeva chiarimenti al Ministero competente (dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare) in ordine alla gestione dei contenitori di gas proveniente da tali interventi.
In particolare, l’operazione di manutenzione consisteva nella disconnessione delle bombole dall’impianto antincendio e successivo trasporto ad impianti destinati alle operazioni di collaudo. Presso tali impianti i recipienti per poter essere sottoposti al collaudo venivano svuotati dal gas e veniva altresì smontato il sistema di tenuta mentre il gas veniva recuperato ai sensi di legge (normativa ADR2).
Il deposito temporaneo veniva effettuato presso gli impianti di collaudo.
Il Ministero, con una nota in risposta alla richiesta, in relazione al luogo di produzione dei rifiuti, specifica però che “nel momento in cui la bombola si trovi ad essere fisicamente distaccata dall’impianto antincendio, per essere destinata al collaudo, il gas in essa contenuto cessi la fase di impiego e questo non potendo essere ulteriormente e diversamente utilizzato acquisisca la qualifica di rifiuto ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1523”.
Pertanto il “luogo di produzione del rifiuto viene a coincidere con il luogo presso il quale il manutentore esegue l’intervento di distacco della bombola contenente il gas” e non, come erroneamente ritenuto dalla richiedente, presso il luogo ove il manutentore estrae il gas dalla bombola.
Tuttavia, prosegue il Ministero trattandosi di interventi di manutenzione si rappresenta che al caso di specie possono trovare applicazione le disposizioni derogatorie di cui all’art. 266 del D. Lgs. 152/06.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che: “il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione può coincidere con un luogo diverso rispetto a quello di effettiva origine”.
Ciò costituisce, invero, una fictio juris rispetto alla disciplina generale di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) che fornisce precise indicazioni in merito al luogo di realizzazione del deposito temporaneo.
Questo non viene ad essere realizzato presso il reale luogo di produzione del rifiuto (sede dell’intervento di manutenzione), bensì in quello giuridico (fittizio) rappresentato dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Da tutto quanto sopra, pertanto, in quella sede dovrà realizzarsi il deposito temporaneo.
In conclusione, ai fini del deposito temporaneo, nel caso particolare di manutenzione di bombole di gas il luogo rilevante per la produzione del rifiuto è dato dal luogo in cui le stesse vengono rimosse.
In tali circostanze, infatti, non potendosi più riutilizzare il gas - fatto divieto da normativa europea - lo stesso acquista la qualifica di rifiuto. Tuttavia trattandosi di rifiuto da manutenzione ai sensi dell’art. 266 del d. lgs. n. 152/2006 può derogarsi individuando il luogo di produzione in quello di effettiva origine.