Quale iter amministrativo è previsto per la bonifica dei siti inquinati?

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Al verificarsi dell’evento contaminazione o al momento della scoperta di una contaminazione nel sito, entro ventiquattro ore, il responsabile deve adottare le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, dandone avviso al Comune, alla Provincia, alla Regione, al Prefetto. La richiesta verrà, quindi, inoltrata al Ministero dell’Ambiente. L’omessa comunicazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, per ogni giorno di ritardo).

Il responsabile procede all’indagine preliminare e, nel caso in cui il livello delle concentrazioni della soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, si ripristina il sito, dandone notizia con autocertificazione al Comune e alla Provincia competente per territorio (entro quarantotto ore dalla comunicazione).

L’autocertificazione conclude, pertanto, l’iter di ripristino ambientale, senza accedere all’operazione di bonifica vera e propria. Nei quindici giorni seguenti l’autocertificazione, l’autorità competente dovrà procedere ad opportuna verifica e controllo.

Nell’ipotesi in cui l’indagine preliminare conduca, diversamente, all’accertamento del superamento delle CSC, il responsabile deve dare comunicazione al Comune e Provincia competente per territorio, specificando le misure di sicurezza e prevenzione di emergenza adottate ed, entro i successivi trenta giorni, presentare il piano di caratterizzazione all’amministrazione. Il piano verrà approvato nei successivi trenta giorni dalla Regione in istruttoria, con convocazione della Conferenza di Servizi. La Regione potrebbe anche integrare il piano. L’autorizzazione regionale è titolo per la realizzazione delle opere. Si apre, poi, la procedura di analisi del rischio ecologico (calcolo delle probabilità della frequenza di un evento) per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio. Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile presenterà i risultati alla Regione.

Nel caso in cui risulti che la concentrazione dei contaminanti nel sito sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio, la Conferenza di servizi dichiara la conclusione del procedimento. Se, invece, si accerta il superamento della soglia, il responsabile, entro i sei mesi successivi, dovrà presentare alla Regione il documento di analisi di rischio, il programma degli interventi di bonifica o messa in sicurezza ed eventualmente le ulteriori misure di ripristino ambientale. Obiettivo è ridurre entro la soglia di rischio la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito.

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