Quale procedura deve seguire un proprietario che intende procedere alla demolizione di una nave e avviarla a riciclaggio?

Contenuto

Le procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi sono disciplinate in Italia ai sensi del nuovo Decreto del 12 ottobre 2017, recante “Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi”.

Si ricorda, infatti, che il regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi ha modificato il regolamento n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. Pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1257/2013, il decreto in parola ha disciplinato le procedure relative all’autorizzazione per il riciclaggio delle navi in conformità del nuovo regolamento.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto - rubricato “Definizioni” - “autorità competente” è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - quale autorità governativa responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione.

La medesima:

  • istituisce l’elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e ne cura l’aggiornamento;
  • individua i soggetti di cui all’art. 19 del regolamento;
  • redige la relazione di cui all’art. 21 del regolamento e ne cura l’invio alla Commissione europea;
  • assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all’attività di collaborazione;
  • comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all’art. 16 del regolamento;
  • stabilisce i requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.

Il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto è l’autorità governativa responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l’autorità dello Stato.

Ai sensi dell’art. 4 del decreto in parola, l’autorità competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell’albo dei demolitori l’autorizzazione a svolgere l’attività di riciclaggio delle navi, ai sensi dell’art. 14 del regolamento.

In concreto, il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, ai sensi dell’art. 1601 del codice della navigazione e dell’art. 62 del regolamento, deve farne dichiarazione all’ufficio marittimo di iscrizione, indicando l’impianto di riciclaggio.

L’ufficio marittimo a sua volta trasmetterà le informazioni:

  • al capo del compartimento marittimo che approva il piano di riciclaggio della nave;
  • all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio, ai fini dell’attività di controllo.

In conclusione, la procedura da seguire per avviare a riciclaggio una nave in Italia è quella di cui al Decreto del 12 ottobre 2017, recante “Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi”.


1 Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 160 - Demolizione volontaria della nave: “Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all’ ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all’ autorità consolare, se si trova all’ estero, consegnando i documenti di bordo. L’ autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell’ articolo 156…”.

2 Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria : “ 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI