Quali imprese sono effettivamente soggette all’applicazione del DPR 59/2013 – e, quindi, all’applicazione dell’AUA?

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Al fine di dare risposta al primo quesito è necessario far riferimento all’art. 1 (ambito di applicazione)1 del DPR 59/20132 il quale prevede l’obbligo di dotarsi dell’AUA - in relazione ad impianti non soggetti ad AIA esclusivamente per:

  • le micro-imprese. A tal si fine si evidenzia che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DM 18 aprile 2005 “si definisce microimpresa l’impresa che: a) ha meno di 10 occupati; b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”;
  • le piccole-imprese. Ebbene, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DM 18 aprile 2005 “si definisce piccola impresa l’impresa che: a) ha meno di 50 occupati; b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro”;
  • le medie imprese. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del DM 18 aprile 2005, la categoria della media impresa: “è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati; b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”.

A ben vedere, tuttavia, tale dovere viene esteso - dagli stessi organi amministrativi3, nonché dalla dottrina dominante4 - altresì alle grandi imprese, sul presupposto che “il legislatore utilizza la congiunzione aggiuntiva (“nonché”) per connettere gli «impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale» alle «piccole e medie imprese» (Pmi), […] allorquando definisce la platea dei destinatari del nuovo procedimento autorizzatorio. Ciò in quanto, il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall’AIA) non si “cumula”, bensì “assorbe” il primo (l’appartenenza del gestore alla categoria delle Pmi)” con la conseguenza che “un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

Pertanto, il regolamento in esame risulta applicabile – oltre che alle micro, piccole e medie imprese – anche alle grandi imprese

In conclusione, l’obbligo di dotarsi dell’AUA - in relazione ad impianti non soggetti ad AIA – ricade sulle micro, piccole e medie imprese, nonché – sulla base di un’attenta interpretazione letterale della norma - anche sulle grandi imprese.


1 Art. 1 (ambito di applicazione) del DPR 13 marzo 2013 n. 59: “1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

2 D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

3 Cfr. “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59”, Prot. N. 0049801/GAB del 07 novembre 2013.

4 Cfr. inter alia, E. Schneider, “AUA: linee guida operative”, in Giornale di diritto amministrativo, 5/2014.

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