Quali modifiche al Provvedimento unico ambientale dagli interventi del c.d. decreto semplificazioni?

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Come noto con il c.d. decreto semplificazioni1 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – si sono disposte misure urgenti per la semplificazione che hanno interessato diversi ambiti.

Tra questi al Titolo IV semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy il capo II si occupa nello specifico di semplificazioni in materia ambientale.

Ed invero, con l’art. 50 - rubricato “Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale” - del Decreto si è intervenuti in più parti relativamente alla disciplina in materia di VIA contenuta nel D. Lgs. n. 152/2006, in particolare sulla riduzione dei termini procedimentali e sulla semplificazione delle procedure.

Ebbene, proprio in tale direzione muovono gli interventi sul Provvedimento unico ambientale sancito agli artt. 272, e 27 bis3  quello regionale, del D. Lgs. n. 152/2006.

Nello specifico, quanto a:

Provvedimento unico ambientale ex articolo 27: si segnala la modifica del comma 6 che, ad oggi, così recita Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 2414 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale”. Con ciò viene, dunque, prevista la conferenza dei servizi in modalità simultanea. Diversamente, nella precedente stesura non vi era alcun riferimento alla convocazione della suddetta conferenza disponendo il medesimo comma la sola pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23 comma 1 lettera e)5.

Vengono, inoltre, ridotti i termini procedimentali dei successivi commi 7, 8 relativamente alla richiesta di integrazione della documentazione e per la convocazione della conferenza simultanea.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis: è stata principalmente disposta la riduzione dei tempi procedimentali in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente ai commi 2, 4 e 6 in ordine alla verifica del pagamento del contributo dovuto (da quindici a dieci giorni), alla presentazione di osservazioni dell’interessato concernenti la VIA (da sessanta a trenta giorni) e al termini di conclusione della conferenza dei servizi (da centoventi a novanta giorni). 

Da ultimo, si segnala che l’articolo 50 ha differito l’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina in materia di VIA alle istanze che saranno presentate “a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

In conclusione, è possibile affermare che, il legislatore, attraverso il suddetto recente intervento volto alla riduzione dei termini procedimentali nell’ambito di un provvedimento, quale quello unico, di assoluta importanza in materia di VIA si muova nella volontà precisa di aggirare ritardi e ostruzioni nel rilascio degli atti richiesti.


1 DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76. Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

2 Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale) del D.Lgs. n. 152/2006.

3 Art. 27 bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del D.Lgs. n. 152/2006.

4 Art. 14 ter della L. n 241/1990.

5 Art. 23 (presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti del D.Lgs. n. 152/2006.

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