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Come noto, lo scorso 26 settembre è entrato in vigore il D.Lgs 116 del 3 settembre 20201, che è andato a modificare la disciplina in materia di rifiuti e di imballaggi di cui al D.Lgs 152/2006, recependo le Direttive 2018/851/UE2 e 2018/852/UE3.
Il legislatore, tra l’altro ha inserito un nuovo comma il 19 dell’art. 193 in materia di deroghe da attività manutentiva abrogando, di converso, il comma 4 dell’art. 266 del D.lgs 152/2006 relativo alle deroghe in materia rifiuti derivanti da attività sanitaria e da attività da manutenzione.
Il suddetto comma 19 dell’art. 193 espressamente prevede che “I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”.
La prima indicazione fornita dal legislatore riguarda l’ambito di applicazione della disposizione che risulta ampliato, o meglio precisato, rispetto alla formulazione del vecchio comma 4 del 266 il quale si riferiva genericamente ai rifiuti da manutenzione.
Il comma 19 oggi comprende nel novero dei rifiuti soggetti alla deroga:
- i rifiuti derivanti da attività di manutenzione;
- i rifiuti derivanti da piccoli interventi edili;
- i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Dopo la definizione dell’ambito di applicazione si giunge alla prima regola derogatoria che corrisponde a quella della disposizione abrogata, per cui i rifiuti in commento, attraverso una fictio iuris, si considerano prodotti, non presso il luogo di materiale ed effettiva produzione, ma presso la sede del produttore.
La norma in commento ammettendo, dunque, la cd. Movimentazione derogatoria dal luogo di effettiva produzione alla sede sopra descritta la subordina tuttavia a delle specifiche condizioni e segnatamente:
• la possibilità di procedere ad una fisica movimentazione del rifiuto è condizionata ai quantitativi di rifiuti prodotti da movimentare che devono essere limitati, ossia come definiti dal legislatore, tali da non giustificare l’allestimento di un deposito temporaneo in loco;
• la movimentazione dal luogo di effettiva produzione al luogo di produzione giuridica dovrà essere accompagnata da un DDT, in alternativa al FIR, che attesti il luogo di effettiva produzione, la tipologia e quantità dei materiali, il numero di colli o una stima del peso o volume e il luogo di destinazione.
In conclusione, con la nuova formulazione del comma 19 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, il legislatore per specifiche attività di manutenzione espressamente individuate ha previsto non solo una fictio iuris che permette di considerare il rifiuto prodotto presso la sede del produttore, ma anche nel caso di quantitativi limitati una deroga in ordine alla tracciabilità che prevede l’utilizzo di un DDT in alternativa al FIR.