Quali novità sanzionatorie sono state apportate dal D.Lgs. 116/2020?

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Lo scorso 3 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 116/2020 di attuazione della direttiva 2018/851 (di modifica della direttiva 2008/98/CE) e della direttiva 2018/852 dell’Unione Europea (recante modifiche alla direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi).

In particolare l’art. 4 del D.Lgs. 116 del 2020 è intervenuto sull’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 in materia di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

L’articolo in commento, completamente rivisto dalla riforma normativa del 2020, ha subito modifiche su tutti i suoi commi di seguito brevemente riassunto.

Al comma 1 è stato modificato l’importo della cornice edittale per la sanzione amministrativa connessa al caso di incompleta o inesatta compilazione della comunicazione di cui all’art. 189 comma 3 del TUA (MUD) ad oggi compresa tra duemila a diecimila euro.

Nel comma 2, in merito all’omessa tenuta o incompletezza del registro di carico e scarico (o meglio del registro cronologico di carico e scarico), l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è stato ridotto nel massimo nel caso di rifiuti pericolosi con previsione di una sanzione massima pari ad euro trentamila a fronte della precedente sanzione fissata in novantatremila euro.

Accanto alla sanzione pecuniaria, il Decreto è intervenuto altresì sulla sanzione accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita da soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore che è stata prevista come “facoltativa” per i “casi più gravi”, casistica che tuttavia non è stata puntualmente descritta dalla norma.

Il comma 3 è rimasto sostanzialmente invariato mentre il comma 4, nella sua nuova formulazione prevede una clausola di riserva penale rispetto alla sanzione amministrativa per chi effettua il trasporto di rifiuti in assenza del formulario (o anche del DDT neo introdotto nell’art. 193 del TUA per la movimentazione derogatoria e la piccola manutenzione) e un ritocco sanzionatorio “a rialzo”.

Il comma 5 ha riformulato l’attenuante già presente in precedenza nel medesimo comma e diretta a mitigare la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le informazioni incomplete o inesatte contenute nel MUD, nel registro cronologico di carico e scarico o nel FIR siano comunque desumibili da altri documenti presenti in azienda.

Medesima sanzione ridotta, dall’entrata in vigore del Decreto 116/2020, si applica “alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.

Invariato il comma 5-quater, la cui disposizione è ad oggi inserita nel comma 8 dell’articolo in commento.

Inoltre, sono stati inseriti all’interno dell’art. 258 del TUA i commi da 6 a 13 (tra i quali l’ottavo di cui si è già detto) di seguito descritte.

Al comma 6 è stata introdotta la sanzione per l’omessa comunicazione annuale già prevista dal comma 2 dell’art. 220 del TUA da parte del Consorzio nazionale degli imballaggi in ottemperanza dell’art. 1 della L. 70 del 1994, dando così vigore al precetto già contenuto nel D.Lgs. 152/2006.

Al comma 7 dispone il quadro sanzionatorio relativo ai soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che omettono la compilazione della dichiarazione di cui all’art. 189 comma 3 del TUA in materia di Catasto rifiuti ovvero la rendono incompleta oppure oltre la scadenza

Le ulteriori disposizioni di cui ai commi 9 e 13 riguardano rispettivamente il cumulo sanzionatorio per violazioni di più disposizioni da parte del medesimo soggetto e la violazione seriale del medesimo precetto normativo.

In ultimo, sempre con riguardo alle sanzioni connesse alla corretta tenuta della tracciabilità i commi 10, 11 e 12 prevedono le sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite dal relativo decreto, nonché le sanzioni per l’omessa o incompleta trasmissione dei dati in esso contenuti.

L’impianto sanzionatorio di cui alla Parte IV, Titolo VI, Capo I del Testo Unico Ambientale non è stato modificato.

Le sole novità rinvenute a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 hanno riguardato l’art. 258 in merito alla tracciabilità dei rifiuti in quanto la stessa ha subito rilevanti modifiche cui tutti i soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti sono chiamati a conformarsi.

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