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l servizio idrico integrato cui il Testo unico ambientale - D. Lgs. n. 152/2006 - dedica la Parte III sezione III viene così definito dall’art. 1411, comma 2: “il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità”.
Da ciò emerge come il legislatore abbia voluto inserire già nella fase descrittiva del servizio i criteri a cui lo stesso deve essere improntato, affidando a quest’ultimi un ruolo di primo piano.
D’ altra parte è lo stesso legislatore all’art. 1782 del D. Lgs. n. 152/2006 a prevedere tra i principi uniformanti la gestione dei rifiuti in generale i criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, fattibilità e rispetto delle norme.
Con ciò a dire che tale gestione pur necessitando di capacità costante di rendimento in linea alle proprie funzioni o ai propri fini deve comunque rispettare la convenienza economica.
Ebbene, il servizio idrico integrato e la sua gestione con i principi regolatori sono al centro di una recentissima pronuncia del TAR Lombardia Sez. II n. 2452 del 20 novembre 2019.
Con tale pronuncia i giudici hanno ribadito che se si osserva la normativa primaria si profila una gestione (del servizio idrico integrato) improntata ad efficienza, efficacia ed economicità, non tollerando, per converso, il riconoscimento sul piano tariffario di costi indebiti derivanti da gestioni non improntate a tali principi.
Per tale ragione non possono ritenersi riconosciuti i costi “a piè di lista” sostenuti dal soggetto affidatario del servizio qualora siano frutto di una inefficiente attività economica destinata ad incidere a discapito dell’utente finale.
Per di più l’art. 33 del D.P.C.M. del 20 luglio 2012 impone all’Autorità di predisporre e rivedere “periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato” sulla base dei “costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori”.
Su tale punto la giurisprudenza amministrativa appare costante nel riconoscere che “le tariffe devono essere tali da coprire i costi sostenuti per l’erogazione del servizio” con la ulteriore precisazione che l’Autorità “non fa riferimento in realtà ai costi effettivamente sostenuti ma ai costi efficienti e cioè a quelli che un operatore efficiente sosterrebbe per erogare la sua prestazione”4.
Da ciò emerge una attenzione – rectius interesse – a che i costi eccessivi dovuti ad una gestione non oculata della gestione del servizio idrico integrato ricadano sugli utenti finali.
Del resto, le previsioni normative in materia di servizi di pubblica utilità – art. 1 della L. n. 481 del 19955 - appaiono decisamente concordi con quanto sopra espresso sancendo che “Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.
In conclusione, nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato emerge la duplice funzione di:
- precludere l’ingresso in tariffa di costi non coerenti ai principi di efficacia, efficienza ed economicità soddisfacendo l’interesse della generalità degli utenti a non essere incisi per costi eccessivi derivanti da una gestione non oculata;
- incentivo agli operatori del settore di promuovere la propria efficienza.