Quali sono gli adempimenti societari in termini di validità e pubblicità delle deleghe gestorie?

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La disciplina in materia di deleghe gestorie trova fondamento nelle disposizioni dell’art. 2381 c.c., ai sensi del quale, il Consiglio di Amministrazione può̀ delegare le proprie attribuzioni ad uno o più̀ dei suoi componenti, qualora lo statuto o l’assemblea lo consentano.

L’istituto trova applicazione nel caso in cui l’organo amministrativo sia un consiglio di amministrazione, ed invero, attraverso la delega gestoria di cui all’art. 2381 c.c., è possibile trasferire i poteri di gestione controllo e spesa aziendali, dal complesso degli amministratori del CdA ad un singolo amministratore o, in alternativa, a più̀ soggetti, anche per settori diversi.

Dal punto di vista soggettivo, con riguardo al lato attivo del rapporto (e quindi del soggetto titolare del potere di conferire deleghe) le deleghe gestorie possono essere conferite solo da parte del CdA purché tale possibilità sia prevista nello Statuto oppure, nel silenzio dello Statuto, sia espressamente autorizzata dall’assemblea dei soci.

Posto quanto sopra, quindi, con riguardo al lato passivo del rapporto e cioè i soggetti a cui possono essere conferite le deleghe gestorie, intese come attribuzione di poteri di gestione, controllo e spesa, dalle norme dello Statuto societario questi, in accordo con la normativa di riferimento, possono essere esclusivamente membri del CdA, potendosi attribuire a soggetti esterni solo specifici mandati per il compimento di singoli atti o di una categoria di atti.

Una volta individuati i soggetti interessati dal conferimento delle deleghe gestorie, sia dal punto di vista attivo che dal punto di vista passivo, è necessario esplicitare i contenuti di tali atti, con particolare riguardo al perimetro degli stessi in termini di autonomia decisionale e di spesa che viene attribuita.

Individuati i soggetti della delega gestoria è il caso di compiere alcune precisazioni circa l’oggetto delle stesse, per il quale, ancora una volta, si può fare rimando alla disposizione normativa di cui all’art. 2381 c.c. il cui comma 3 prevede espressamente l’obbligo per il Consiglio di Amministrazione di precisare il contenuto, i limiti nonché le eventuali modalità di esercizio della delega.

Lo scopo di tale previsione normativa è evidente: definire con precisione i confini delle attribuzioni e del conseguente regime di responsabilità che grava sia sul CdA che sul soggetto delegato.

Per quanto riguarda gli adempimenti societari per l’attuazione delle deleghe gestorie in termini di pubblicità delle stesse si sottolinea che, a seguito del conferimento della delega mediante apposita deliberazione del CdA, occorre procedere all’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese competente, per il regime di opponibilità ai terzi.

Ai sensi dell’art. 2448 c.c. invero, tale adempimento concederebbe valore di pubblicità dichiarativa alla delega e consentirebbe alla deliberazione – pienamente valida ed efficace per quanto concerne i rapporti interni alla società – di essere anche opponibile ai terzi.

Quanto all’efficacia della delega questa può essere espressamente indicata nel corpo dell’atto, laddove non individuata la delega manterrà la sua efficacia fino alla revoca o modifica che dovrà essere compiuta nelle medesime forme dell’atto di conferimento (delibera di CdA e se presente relativa procura).

Laddove, invece, non vi dovesse essere l’intenzione di apportare delle modifiche ai poteri conferiti, allora la delega manterrà la propria vigenza, senza necessità di particolari adempimenti (es. ratifiche) per tutto il tempo della sua durata così come prestabilita.

A prescindere dalla individuazione o meno della durata precisa della delega gestoria, in ogni caso questa cesserà di esistere nel caso in cui dovesse venire meno la qualifica di membro del CdA del soggetto a cui è stata attribuita.

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