Quali sono gli oneri del responsabile dell’inquinamento?

Contenuto

Il soggetto preliminarmente obbligato a provvedere alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale è sempre il responsabile della contaminazione, il quale è infatti gravato dell’onere di dare avvio al procedimento di bonifica e comunque di eseguire a proprie spese gli interventi di bonifica1.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, ai sensi dell’art. 242 TUA il responsabile dell’inquinamento deve, invero, attivarsi attuando tutti gli interventi necessari al fine di contenere le fonti dell’inquinamento e procedere alle misure volte alla bonifica e al ripristino ambientale delle zone inquinate2.

Non solo, lo stesso è tenuto altresì a procedere all’immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 304, comma 2 del d.lgs. 152 del 2006 il quale, a sua volta, prevede che in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale l’operatore interessato debba - prima di approntare le misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito - inoltrare apposita comunicazione alle amministrazioni competenti (Comune, Provincia e Regione) ed alla Prefettura entro le 24 ore dalla conoscenza della minaccia, che a sua volta informa il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel caso in cui l’operatore non ottemperi all’obbligo di adozione di misure preventive e di messa in sicurezza, ovvero non inoltri la comunicazione prescritta, il Ministero dell’Ambiente irroga una sanzione amministrativa da calcolarsi su ciascun giorno di ritardo.

Ed invero, in termini sanzionatori si precisa che l’art .304 prevede che, in caso di contaminazione di un sito, i mancati interventi di cui al comma 1 e l’omessa comunicazione di cui al comma 2 legittimano l’irrogazione, da parte dell’autorità competente o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, di una sanzione amministrazione di natura economica3.

L’art 257 prevede inoltre l’applicazione di sanzioni penali per omessa bonifica e per omessa comunicazione ai sensi dell’art. 242.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile dell’inquinamento deve dare pronta comunicazione dell’evento agli enti competenti ed attuare tutti gli interventi necessari al fine di contenere le fonti dell’inquinamento e procedere alle misure volte alla bonifica e al ripristino ambientale delle zone inquinate


1 Tar, Campania, Napoli, Sez. I, 8 aprile 2010, n. 1824; Cons, di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885.

2 E segnatamente il responsabile dell’inquinamento, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 242 “mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”.

3 Sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI