Quali sono i criteri per individuare le ipotesi di inquinamento diffuso?

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L’inquinameto diffuso è definito ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera r) del d.lgs n. 152/06 identificandolo con “la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”.

L’art. 239, comma 3, demanda alle Regioni la disciplina, mediante appositi piani, degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale (SIN) e comunque nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto stesso in materia di bonifica.

Chiarimenti in ordine ai criteri di individuare l’inquinamento diffuso provengono da una nota del Ministero dell’Ambiente del 23 gennaio 2018, n. 1495, recante “Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio”, che, oltre ad una articolata argomentazione sugli obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e sull’onere probatorio, fornisce indicazioni in ordine all’inquinamento diffuso1.

Il Ministero nella suddetta nota specifica i criteri per definire l’inquinamento diffuso:

origine: da fonti diffuse e non imputabili ad una singola fonte;

effetti: contaminazione o alterazioni (chimiche, fisiche o biologiche) delle matrici ambientali.

Sempre sotto il profilo definitorio, venendo al diritto  europeo, si rammenta che l’Agenzia Europea dell’Ambiente definisce l’inquinamento diffuso come “inquinamento derivante da attività diffuse senza alcuna fonte distinguibile, ad es. piogge acide, pesticidi, ruscellamento urbano, ecc.”, mentre la Direttiva 2004/35/CE, all’articolo 4, paragrafo 5, afferma: “La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori”. Mentre la Direttiva 2004/35/CE, all’articolo 4, paragrafo 5, afferma: “la presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori”.

Il Ministero procede nel ragionamento sulla base di tale impostazione concettuale. L’inquinamento diffuso non si identifica con l’inquinamento di un’area estesa/vasta, così come non è ammissibile che in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione ci si trovi automaticamente al cospetto di un caso di inquinamento diffuso.

Quindi, si traccia la linea di confine, escludendo dalle ipotesi di inquinamento diffuso i casi in cui sia comunque possibile, sulla base dei criteri per l’individuazione del nesso causale (quali la vicinanza degli impianti e la riconducibilità dei contaminanti rilevati al ciclo produttivo di un determinato operatore), determinare uno o più soggetti responsabili. Si ricorda per di più che la giurisprudenza amministrativa ha specificato l’esclusione dai casi di inquinamento diffuso dell’inquinamento pur esteso e di vaste proporzioni, ma causato esclusivamente dal dilavamento da parte degli eventi atmosferici di un cumulo di rifiuti interrati2.

Altro criterio per definire l’inquinamento diffuso è, pertanto, la responsabilità non riconducibile a uno o più soggetti né come nesso causale né come linee di evidenza (secondo il criterio generale del “più probabile che non”3) con l’utilizzo delle migliori tecniche applicabili allo stato di conoscenze scientifiche del fenomeno, indipendentemente dalla risalenza.

In conclusione, i criteri in ordine ai quali definire le contaminazioni diffuse sono: origine (non puntuale),  dimensioni (interessa area vasta); responsabilità (non riconducibile a uno o più soggetti).


1 Sulla nota si veda in modo ampio ed esaustivo R. Tomassetti “Obblighi di bonifica e posizione del proprietario non responsabile della contaminazione: la nota del Ministero dell’Ambiente del 23 gennaio 2018” in Digesta marzo-aprile 2018.

2 Cons. Stato del 14 aprile 2016, n. 1489.

3 Sul punto G. Galassi “Contaminazione ambientale: l’accertamento del nesso di causalità tra criterio del “più probabile che non” e della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” in Digesta marzo-aprile 2017.

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