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L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 59/20131.
Tale tipologia di autorizzazione ambientale è stata introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Dalla suddetta normativa si deve rilevare la sussistenza di due criteri ai fini dell’applicabilità dell’Autorizzazione Unica Ambientale e segnatamente:
• Uno soggettivo
• Uno oggettivo
Da un punto di vista soggettivo l’art. 12 del regolamento dispone che possono ricorrere ad AUA:
- le imprese di cui all’art. 2 del D.M. del 18 aprile 2005 e segnatamente le c.d. PMI ovvero micro imprese, piccole imprese e medie imprese;
- le imprese non soggette alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA).
In proposito, una circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente del 2013 ha specificato che i due requisiti non devono esistere cumulativamente bensì, il requisito di cui alla lett. b è idoneo ad assorbire quello di cui alla lett. a., nel senso che tutti gli impianti produttivi non soggetti ad AIA., a prescindere dalla dimensione dell’impresa, sono soggetti ad AUA.
Da un punto di vista oggettivo l’art. 33 del regolamento chiarisce che tale autorizzazione sostituisce fino a sette titoli autorizzativi:
• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV, della sezione II, della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
• autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
• autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215, autosmaltimento e 216, operazioni di recupero del D. Lgs.152 del 2006.
In conclusione, solo al ricorrere di uno dei due criteri sopra individuati può ritenersi applicabile la disciplina in materia di AUA.