Come noto, l’impresa che effettua operazioni di trasporto merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti è obbligata ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 40/20001 a comunicare all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti competente la nomina del consulente/i.
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