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L’inquinamento acustico è l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Si procede, allora, alla suddivisione del territorio comunale in aree alla stregua della loro destinazione d’uso, alle quali vengono associati vari livelli di rumorosità massimi sia sotto il profilo delle emissioni che delle immissioni.
Parlando di norme, la legge quadro in materia di impatto acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e il DPCM 14 novembre 1997 reca “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Lo stesso individua 6 classi di destinazione d’uso, alla stregua delle quale il territorio comunale deve essere suddiviso dagli enti locali:
• Classe I: aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione quali aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici etc.;
• Classe II: aree destinate ad uso prevalente- mente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
• Classe III: aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
• Classe IV: aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie;
• Classe V: aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
• Classe VI: aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.1
Lo Stato è competente a fissare i valori limite consentiti in materia di inquinamento acustico, mentre spetta alle Regioni il compito di dettare ai Comuni i criteri per procedere alla classificazione acustica del territorio comunale: i valori limite in base alla destinazione d’uso.
È di competenza dei Comuni la classificazione (o zonizzazione acustica) del territorio comunale e il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive2.
In conclusione le classi di destinazione d’uso sono individuate come sopraesposto dalla normativa.