Quali sono le conseguenze nel caso di emissione di provvedimenti ritorsivi nei confronti del “whistleblower” in enti di diritto pubblico?

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Il quesito posto riguarda il caso di ritorsioni nei confronti di soggetti, dipendenti di un dato ente, che decidono di compiere segnalazioni su condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Detti soggetti che decidono di rendere note le proprie informazioni circa situazioni potenzialmente lesive dell’integrità dell’ente godono di una particolare tutela da parte della normativa vigente come puntualmente indicato nella Legge n. 179 del 30 novembre 2017 rubricata “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

L’art. 1 della suddetta Legge ha infatti modificato l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651, prevedendo le garanzie per il segnalante di illeciti all’interno di un ente pubblico.

Allo stesso modo, quanto agli enti di diritto privato invece, l’art. 2 della L. 179/17, intervenendo sull’art. 6 del D.Lgs. 231/20012, ha previsto tutele e sanzioni disciplinari nel caso di ritorsioni sul segnalante.

Nello specifico l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 al comma 6 prevede, per gli enti di diritto pubblico, quanto segue:

“6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione”.

Per gli enti di diritto privato invece l’art. 6 comma 2-ter del D.Lgs. 231/2001 ha disposto che:

“2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo”.

Pertanto, sebbene ad oggi non vi siano notizie circa provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 6 comma 2ter del decreto 231 riguardo al settore privato, discorso diverso deve compiersi in ragione degli enti pubblici, essendo di recente pubblicazione la delibera 782 dell’ANAC del 4 settembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione provvedeva all’esito di una complessa istruttoria ad irrogare una sanzione pecuniaria “pari ad euro 5.000 (cinquemila) al (responsabile), in qualità di firmatario dei provvedimenti dichiarati ritorsivi”.

Detta sanzione fa dunque breccia in un settore già normato sin dal 2015 che tuttavia è ritornato alle luci della ribalta con la recente modifica occorsa per il tramite della L. 179/17, tendendo una mano a tutti quei soggetti che fino ad oggi non hanno compiuto segnalazioni riguardo a condotte illecite nell’ambito lavorativo lesive dell’integrità dell’ente, temendo l’assenza di tutele.

Il soggetto che intende segnalare illeciti occorsi all’interno dell’ente e avverso l’integrità di questo ultimo gode di tutele che si distinguono a seconda dell’istituto nel quale è impiegato (sia esso pubblico o privato) gli istituti che possono essere aditi in caso di ritorsioni connesse alle segnalazioni sono:

- L’ANAC3 (adito da parte dell’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) per gli enti pubblici

- l’Ispettorato nazionale del lavoro in caso di ente di diritto privato.


1 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

2 D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

3 L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

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