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Il deposito temporaneo dei rifiuti, come noto, è definito all’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 come quel raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni dettate dal medesimo articolo.
Tuttavia, per specifiche tipologie di rifiuti, come per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo1, il legislatore è intervenuto - normandolo espressamente - con una disciplina specifica.
Tale normativa è rappresentata per il caso di specie dal DPR 15 luglio 20032 n. 254 ed in particolare dall’art. 8 dello stesso rubricato “Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.
Ed invero, per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo per tali tipologie di rifiuti pericolosi - nonché la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto - deve rispettare determinare condizioni utili a preservare l’ambiente da eventuali contaminazioni infettive.
Nello specifico, segnatamente alle condizioni di imballaggio cui devono sottostare tali rifiuti in deposito temporaneo, gli stessi:
- devono essere depositati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e deve essere inserito il simbolo del rischio biologico o,
- se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”,
- contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.
La suddetta norma regolamentare, quindi, prevede espressamente che “l’uso di un secondo imballaggio esterno riutilizzabile, anziché a perdere, sia consentito, ancorché solo in via “eventuale”3.
Ciò che risulta dirimente, infatti, è che tali imballaggi esterni abbiano caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro eventuale movimentazione e trasporto, al fine di evitare qualsiasi possibile contaminazione ambientale e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
Ed invero, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo “deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute”.
Per tali ragioni, il legislatore ha fissato un termine piuttosto breve in confronto a quanto previsto dall’art. 183 lett. bb) (che prevede una cadenza trimestrale ovvero 30 metri cubi di cui 10 pericolosi) di durata massima pari a cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore contenente tali rifiuti.
Tuttavia, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
Da ciò, anche la compilazione del registro di carico e scarico4 dovrà avvenire entro cinque giorni.
Quanto, invece, per completezza, alle operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo queste restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.
In conclusione, le condizioni previste dal legislatore in materia ambientale all’art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 affinchè possa configurarsi deposito temporaneo sono derogate in parte per determinate tipologie di rifiuti a cui il legislatore ha dedicato una speciale disciplina come per i rifiuti sanitari a rischio infettivo che seguono l’art. 8 del DPR 15 luglio 2003 n. 254 in cui si fa espresso riferimento:
- all’utilizzo di determinati imballaggi ed etichettature;
- alla durata massima pari a cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore contenente tali rifiuti. Salvo estendere tale termine a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.