Quali sono le ipotesi derogatorie nelle quali il luogo di produzione dei rifiuti viene giuridicamente identificato in luoghi differenti rispetto a quello di effettiva produzione?

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La normativa ambientale disciplina delle ipotesi derogatorie, ove il luogo di produzione dei rifiuti viene giuridicamente identificato in luoghi differenti rispetto a quello di effettiva produzione.

In particolare, le norme derogatorie al luogo di produzione dei rifiuti – e, quindi, al deposito temporaneo – sono:

l’art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture) del TUA che, a sua volta, disciplina:

o al comma 1, l’attività di manutenzione delle infrastrutture a rete;

o al comma 5, la pulizia manutentiva delle reti fognarie;

l’art. 266 (Disposizioni finali) comma 4 del TUA, il quale disciplina:

o l’attività di (piccola) manutenzione;

o l’attività di assistenza sanitaria.

Per quanto concerne l’art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture) comma 1, del TUA, si evidenzia che la disposizione in parola statuisce che “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.

La norma prevede, per l’attività manutentiva, una deroga alle regole generali previste in tema di deposito temporaneo, introducendo una fictio juris in merito al luogo di produzione del rifiuto, permettendo di considerare giuridicamente quale luogo di produzione dei rifiuti non tanto quello naturale (il cantiere) bensì quello della sede locale del gestore (luogo diverso e spazialmente distante dall’effettivo luogo di produzione) nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.

Al comma 5 si prevede, invece, che i rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie possono essere – alternativamente conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, oppure “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale del manutentore, ovvero di colui che svolge l’attività di pulizia manutentiva.

L’art. 266, comma 4, del TUA prevede, invece,  che “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione […] si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. I rifiuti esitanti da tale attività di manutenzione si considerano giuridicamente prodotti presso la sede ovvero presso il domicilio del soggetto che svolge tale attività, nonostante invece vengano prodotti altrove.

Quanto all’attività di assistenza sanitaria, l’art. 266, comma 4, del TUA prevede che “I rifiuti provenienti da attività di […] assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.

In conclusione la normativa ambientale disciplina le sopracitate ipotesi derogatorie, ove il luogo di produzione dei rifiuti viene giuridicamente identificato in luoghi differenti rispetto a quello di effettiva produzione.

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