Quali sono le novità che sono state apportate in tema di rating di legalità con la delibera dell’AGCM n. 28361?

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Il rating di legalità è un indicatore che serve a verificare il rispetto, da parte delle imprese che richiedano tale valutazione, degli standard di legalità assunti da queste ultime.

Il rating è costituito da un punteggio dato sotto forma di “stellette”, che vanno da un minimo di una, il cosiddetto punteggio base, ad un massimo di tre.

La disciplina sul rating di legalità, è stata recentemente innovata dalla delibera dell’AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020, che ha aggiornato il Regolamento Attuativo entrato in vigore ad ottobre del 2020. Le modifiche, da un lato hanno esteso il novero dei soggetti ai quali può essere applicato questo strumento e dall’altro hanno ampliato i requisiti di legalità, sia oggettivi che soggettivi, che le società devono possedere per poter richiedere il rating.

In particolare, riguardo ai nuovi soggetti ammessi a richiedere il rating, è stato previsto che, oltre alle imprese iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni, possano fare domanda anche gli enti iscritti al REA che svolgano attività d’impresa in modo non esclusivo o prevalente e a patto di rispettare i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia;
  • fatturato superiore ai 2 milioni di euro;
  • iscrizione al Registro delle imprese da almeno 2 anni alla data della domanda;
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Invece, per quanto attiene l’elenco dei soggetti rilevanti che dovranno rispettare i requisiti di legalità, le nuove figure individuate sono:

  • l’institore per le imprese individuali;
  • gli amministratori della società controllante;
  • gli amministratori della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento per le imprese con forma societaria e controllata o sottoposta ad attività di direzione coordinamento da parte di altra società o ente.

Sotto il punto di vista oggettivo invece, i nuovi reati ostativi al rilascio del rating di legalità comprendono:

  • trasferimento fraudolento di valori (512-bis p.);
  • usura (644 c.p.);
  • bancarotta fraudolenta (art. 216 RDm 267/1942).

Per concludere, è stato anche previsto che il rating non debba essere rilasciato, qualora vi sia un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure quando vi sia una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ancorché sia stato disposto che non costituiscano ostacolo al rilascio del rating, le comunicazioni o le informazioni interdittive antimafia, nel caso in cui ne venga sospesa l’efficacia.

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