Quali sono le novità in materia di presentazione della Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato)?

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I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) sono individuati all’art. 189 (Catasto dei rifiuti), comma 31 del D.lgs. 152/2006. Nello specifico, e per ciò che in tal sede rileva, i produttori di rifiuti onerati di tale obbligo sono:

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

le imprese e gli enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (cfr. art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006).

Ai sensi della normativa di settore2, esclusivamente i soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, adempiono all’obbligo di presentazione del MUD mediante la c.d. Comunicazione Rifiuti Semplificata (di seguito MUD semplificato).

Ebbene, nello specifico su tale Comunicazione occorre rilevare che, rispetto all’anno 2017, sono cambiate le modalità di compilazione e trasmissione della stessa, delle quali si riportano di seguito i passaggi.

Dunque, al fine di trasmettere il MUD semplificato, il soggetto dichiarante è tenuto a:

registrarsi al MUD semplificato tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it nella sezione registrazione. In merito si specifica inoltre che la registrazione non deve avvenire obbligatoriamente da parte del soggetto dichiarante, ed invero la registrazione e la successiva compilazione possono essere effettuate anche da un soggetto terzo (associazione di categoria, professionista, consulente);

accedere alla sezione “nuovo mud” e compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale ottenendo in tal modo la comunicazione in formato pdf stampabile;

stampare la comunicazione;

il legale rappresentante del dichiarante dovrà firmare con firma autografa la comunicazione. La firma deve essere apposta dal legale rappresentante dell’impresa o dell’ente o da un soggetto che questi ha delegato e che rimane responsabile del contenuto della dichiarazione (non può quindi essere quella di un soggetto terzo come associazione di categoria, professionista o consulente);

versare il diritto di segreteria pari ad euro 15,00 con le modalità indicate da ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente;

creare mediante scansione un solo documento elettronico in formato pdf contenente:

- la copia della comunicazione rifiuti semplificata o la scheda anagrafica della Comunicazione rifiuti urbani firmata dal dichiarante;

- la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio competente;

- la copia del documento di identità del legale rappresentante. Se alla fine l’unico file PDF ottenuto sarà firmato digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento di identità;

trasmettere via PEC il file in PDF ottenuto all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it, indicando il codice fiscale del dichiarante nell’oggetto. In merito è bene rilevare che, rispetto a quanto precedentemente stabilito, l’unica modalità di invio prevista è quella appena descritta, ovverosia mediante l’invio della documentazione tramite PEC all’indirizzo unico sopra riportato. Non è più prevista, dunque, la possibilità di compilare la comunicazione semplificata in modalità cartacea né l’eventualità di spedirla mediante servizio postale. Da ultimo si specifica inoltre che ogni mail trasmessa via PEC può contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante, qualora il soggetto compili più comunicazioni semplificate, dunque, dovrà inviare una singola PEC per ogni comunicazione.

In conclusione, dunque, si rileva che rispetto alla precedente normativa non è più possibile compilare il MUD semplificato manualmente in modalità cartacea né spedire lo stesso mediante il servizio postale, ma esclusivamente via PEC all’indirizzo unico sopra riportato.


1 Art. 189 (Catasto dei rifiuti), comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nella versione attualmente vigente e antecedente alla riforma sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 Approvazione del modello unico dichiarazione ambientale per l’anno 2018.

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