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È stata pubblicata, nella serie generale n. 302 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, la Legge n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ed ha introdotto una serie di novità riguardanti anche il settore dei rifiuti e, quindi, delle discariche.
In materia di discariche, infatti, il comma 531 ha modificato l’art. 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, in relazione al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia dei rifiuti solidi.
In particolare, per quanto attiene il suddetto tributo speciale, modificando il primo periodo dell’art. 3 comma 271 legge n. 549 del 28 dicembre 1995, la disposizione in esame stabilisce che una quota parte del gettito è destinata ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo oltre che di monitoraggio ambientale e gestione integrata dei rifiuti urbani.
Si stabilisce, inoltre, che nel secondo periodo del comma 27 dell’art. 3 le parole “del gettito” vengano sostituite da “la restante quota del gettito, che affluisce in un apposito fondo della Regione destinato a:
- favorire la minore produzione di rifiuti, e
- le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche,
- nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
Le modifiche, inoltre, hanno anche riguardato il comma 30 del sopra citato art. 3, riguardante le modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, la quale deve avvenire sulla base dei seguenti criteri generali:
- caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
- superficie dei comuni interessati;
- popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita.
In conclusione, quindi, grazie alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio del 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia dei rifiuti solidi, è destinato non solo alle Regioni e alle Province ma anche ai comuni gravati dalla presenza di discariche, al fine di rafforzare la tutela ambientale del territorio interessato e lo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale.