Quali sono le novità introdotte con la legge di bilancio del 2018 in materia di discariche?

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È stata pubblicata, nella serie generale n. 302 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, la Legge n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ed ha introdotto una serie di novità riguardanti anche il settore dei rifiuti e, quindi, delle discariche.

In materia di discariche, infatti, il comma 531 ha modificato l’art. 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, in relazione al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia dei rifiuti solidi.

In particolare, per quanto attiene il suddetto tributo speciale, modificando il primo periodo dell’art. 3 comma 271 legge n. 549 del 28 dicembre 1995, la disposizione in esame stabilisce che una quota parte del gettito è destinata ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo oltre che di monitoraggio ambientale e gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si stabilisce, inoltre, che nel secondo periodo del comma 27 dell’art. 3 le parole “del gettito” vengano sostituite da “la restante quota del gettito, che affluisce in un apposito fondo della Regione destinato a:

  • favorire la minore produzione di rifiuti, e
  • le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche,
  • nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

Le modifiche, inoltre, hanno anche riguardato il comma 30 del sopra citato art. 3, riguardante le modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, la quale deve avvenire sulla base dei seguenti criteri generali:

  • caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
  • superficie dei comuni interessati;
  • popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita.

In conclusione, quindi, grazie alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio del 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia dei rifiuti solidi, è destinato non solo alle Regioni e alle Province ma anche ai comuni gravati dalla presenza di discariche, al fine di rafforzare la tutela ambientale del territorio interessato e lo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale.


1 Art. 3, comma 27 legge 28 dicembre 1995, n.549 comma così modificato dall’art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall’art. 1, comma 531, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018. “Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’àmbito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.”

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