Quali sono le procedure di spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione Europea disciplinate dal Regolamento UE 1013/2006?

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La disposizione del regolamento Ue 1013 del 2006 che si occupa delle procedure di spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione Europea - con o senza transito attraverso paesi terzi - è rappresentata dall’art. 3. In particolare, infatti, tale disposizione prevede due specifiche e differenti procedure:

La procedura di informazione ex art. 18 (cd. procedura semplificata). In particolare, tale procedura si applica alle spedizioni - in quantità superiore ai venti chili - dei seguenti rifiuti, destinati al recupero:

- i rifiuti contenuti negli allegati III o III B;

- le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A, a norma dell’articolo 58 del regolamento in commento.

Tale procedura – ammissibile solo per determinate tipologie di rifiuti – è notevolmente semplificata rispetto alla procedura ordinaria (ed, invero, è definita procedura semplificata).

La procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte (artt. 4 e ss.) Tale ben più gravosa procedura si applica, invece, alle spedizioni:

- di tutti i rifiuti destinati a smaltimento;

- dei rifiuti destinati al recupero:

i. che sono elencati nell’allegato IV o IV A del regolamento cit.;

ii. che non risultano classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;

iii. le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A - tranne se elencati nell’allegato III A.

Ciò posto, a dimostrazione della maggiore complessità della procedura in esame rispetto a quella cd. “semplificata”, è utile evidenziare – a mero titolo informativo - si che la medesima è articolata nel modo seguente:

ai sensi dell’art. 4 del regolamento, la medesima prevede che il notificatore deve trasmettere una notifica scritta preventiva all’autorità competente di spedizione (che provvede ad inoltrarla), la quale deve contenere:

- Documento di notifica e documento di movimento;

- informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento;

- informazioni e documenti aggiuntivi (se richiesti da una delle autorità competenti interessate);

- Il contratto stipulato fra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati;

- Gli estremi di una garanzia finanziaria o di un’assicurazione equivalente;

Successivamente, in riferimento all’autorizzazione preventive scritte, l’art. 9 del regolamento prevede che:

- Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:

a) autorizzazione senza condizioni;

b) autorizzazione corredata delle condizioni di cui all’articolo 10 del regolamento.

In conclusione, le procedure di spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione Europea disciplinate dal Regolamento UE 1013/2006 sono rappresentate dalla procedura di informazione ex art. 18 e dalla procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte di cui agli artt. 4 e ss.

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