Quali sono le sanzioni del deposito temporaneo irregolare?

Contenuto

Qualora vi sia l’inosservanza delle prescrizioni previste dall’art. 183 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, si viene a costituire un cd. deposito temporaneo irregolare  che comporta l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

La norma al comma 1 prevede che: “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

Al secondo comma si specifica inoltre che “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti […]”.

Si rende necessario capire se l’effettuazione del deposito temporaneo irregolare rientri:

  • nella fattispecie di deposito incontrollato (art. 256 co. II);
  • in quella di gestione illegale dei rifiuti (art. 256 co. I).

La giurisprudenza più recente1 ha affermato che “integra il reato di cui all’articolo 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto”. 

Si evidenzia, inoltre, che tale recente indirizzo giurisprudenziale2 si è spinto oltre, individuando per ogni specifica violazione delle prescrizioni di cui all’art. 183 co. 1 lett. bb) la pertinente sanzione. In particolare, infatti, è stato affermato che “in difetto di anche uno dei menzionati requisiti [ndr., quelli previsti dall’art. 183 co. 1 lett. bb)], il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato:

- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1);

- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1);

- deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato [ndr, art. 255 co. 1] e come reato contravvenzionale [ndr, art. 256 co. 2] se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa.

Quando l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. 3^, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865).

Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza più recente può affermarsi che il deposito temporaneo irregolare integra:

  • la fattispecie della gestione illegale dei rifiuti - sanzionata dall’ art. 256 co. 1 - qualora il collocamento dei rifiuti risulti essere prodromico ad una operazione di smaltimento;
  • la fattispecie della gestione illegale dei rifiuti - sanzionata dall’ art. 256 co. 1 - qualora il collocamento dei rifiuti sia prodromico ad una operazione di recupero;
  • la fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti - punita dall’art. 256 co. 2 - nel caso in cui i rifiuti non siano destinati ad operazioni di smaltimento o recupero nonché,
  • la ben più grave fattispecie della discarica non autorizzata - punita dall’art. 256 co. 3 - qualora il deposito temporaneo dei rifiuti si protragga oltre l’anno.

1 Cass. Pen. Sez. III, Sent., n. 47991 del 03.12.2015.

2 Cfr., ex multis, Cass. Pen. Sez. III, Sent., n. 38676 del 23.09. 2014; Cass. Pen. Sez. III, Sent., n. 49911 del 30.12.2009; Cass. Pen. Sez. feriale, n. 33791 del 21.08.2007.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI