Come noto, l’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali - ai sensi e per gli effetti dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 - è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
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