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Il Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l’allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti dispone che “Di solito il destinatario è l’impianto di recupero o smaltimento di cui alla casella 10. In alcuni casi, tuttavia, il destinatario può essere un’altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario (5) o una società, come la sede legale o l’indirizzo postale dell’impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti di cui alla casella 10. Per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di spedizione e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. In questi casi le informazioni relative al commerciante, all’intermediario o alla società devono essere riportate nella casella 2”.
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali nella recentissima circolare del 1 agosto 2019, n. 9 ha chiarito in proposito, su sollecitazione di alcune sezioni provinciali, che nel caso di intermediario che ha sede all’estero e intermedia i rifiuti dall’Italia con il destino estero nel caso in cui agisca in qualità di esportatore /notificatore dei rifiuti1 è soggetto alla giurisdizione del Paese di spedizione. Infatti, così dispone il Regolamento n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo alle spedizioni di rifiuti: “nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l’obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
i il produttore iniziale; o
ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un’unica località notificata; o
iv) un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore”2.
Nel caso, invece, di intermediario avente sede all’estero e che intermedia rifiuti che provengono dall’Italia con destino estero in qualità di importatore/destinatario3 lo stesso è soggetto alla giurisdizione del Paese di destino.
In conclusione – sostiene il Comitato - solamente l’intermediario che ha sede all’estero e intermedia i rifiuti dall’Italia con il destino estero che agisca in qualità di esportatore /notificatore dei rifiuti deve iscriversi all’albo gestori ambientali. Così anche l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione.
Di contro, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione è soggetto solo alla giurisdizione del Paese di destinazione.