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In merito alla disciplina della prescrizione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevista nel Decreto 231, la stessa è contenuta nell’art 22 (Prescrizione), il quale prevede che:
“1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 591.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Dalla norma in esame emerge che le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231, sono soggette ad una prescrizione di 5 anni, tuttavia, la decorrenza di tale periodo, può subire delle interruzioni in occorrenza dei seguenti atti:
la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive;
la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59 del D.Lgs. 231 che prevede l’applicazione del comma 4 dell’art. 22 del D.Lgs. 231/01, secondo il quale il decorso della prescrizione inizia in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Quanto agli effetti di questa ultima ipotesi, si evidenzia una sostanziale imprescrittibilità dell’illecito amministrativo in quanto la prescrizione inizierebbe il suo decorso solo con il passaggio in giudicato della sentenza restando pertanto “congelata” per tutta la durata del procedimento penale.
Pertanto mentre nella prima ipotesi la disciplina prevede il decorso di un nuovo termine prescrizionale a partire dalla richiesta di applicazione di una misura cautelare interdittiva, nel secondo caso la formale contestazione dell’illecito, comporta una interruzione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza.
In questo secondo caso, quindi, la prescrizione non ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla contestazione, ma dalla definitiva conclusione del processo penale mediante sentenza passata in giudicato.
Quanto all’ipotesi di estinzione del reato presupposto, in base all’art 22 comma 4 del Decreto 231, in combinato disposto con l’art. 67 del medesimo decreto, la prescrizione della sanzione amministrativa resterà interrotta, non incidendo l’eventuale prescrizione del reato presupposto sulla prosecuzione del processo nei confronti dell’ente.
La prescrizione del reato, infatti, comporta la prescrizione anche della sanzione amministrativa nella sola ipotesi di cui all’art. 60 del Decreto, ovverosia quando la contestazione giunge al suo destinatario a reato già prescritto e non anche quando la prescrizione del reato presupposto intervenga in seguito all’inizio del processo.
Alla medesima conclusione si giunge anche mediante il dato normativo contenuto nell’art. 8 (autonomia della Responsabilità dell’ente) del D.Lgs. 231/01 il quale prevede che:
“La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
L’ente può rinunciare all’amnistia”.
In conclusione l’illecito amministrativo deve intendersi sostanzialmente imprescrittibile, non potendosi intendersi prescritto per un duplice ordine di ragioni:
- perché in base all’art. 8 del D.Lgs. 231/01, l’intervenuta prescrizione del reato presupposto non comporta l’automatica prescrizione anche dell’illecito amministrativo;
- perché in virtù del combinato disposto degli artt. 22 comma 4 e 67 del Decreto 231, la prescrizione dell’illecito amministrativo non può decorrere sino al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza.