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Il codice ambientale all’articolo 283, comma 1, lett. d) definisce impianto termico1 civile l’impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari2.
L’obbligo di assoggettare un impianto termico civile ad autorizzazione ambientale per le emissioni dipende dalla portata termica nominale dello stesso, in armonia con le disposizioni di cui al titolo II, della parte V del Codice Ambientale – D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.
Laddove l’impianto abbia una potenza termica inferiore alle 3 MW non sarà necessario conseguire un’autorizzazione alle emissioni.
Nondimeno, la legge assoggetta detti impianti ad alcuni oneri, disciplinati dal titolo II del Codice Ambientale e dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 373 recante “Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, nonché da alcune disposizioni di settore in materia di efficientamento energetico.
L’impianto deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice al committente.
La dichiarazione di conformità contiene anche l’attestazione che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche e idoneo a rispettare i valori limite di emissione disposti dal Codice Ambientale.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità.
Laddove l’impianto abbia una potenza termica compresa tra 3 e 10 MW è necessario aderire all’autorizzazione generale alle emissioni di cui all’art. 272, comma 2 e 3 T.U.A.
L’emanazione di detta ipotesi di autorizzazione generale è espressamente prevista per gli impianti termici in questione dall’articolo 281, comma 4 T.U.A.
Laddove l’impianto abbia una potenza termica superiore a 10 MW è necessario conseguire un’autorizzazione ordinaria alle emissioni di cui all’articolo 269 T.U.A.
Più nello specifico, dovrà essere prestata un’ordinaria domanda di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP competente, corredata da opportuna relazione tecnica.
Si osserva inoltre che viene considerato quale unico impianto termico quello costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo4.
Gli impianti termici con utilizzo misto utilizzati nelle aziende in parte per scopo produttivo e in parte per scopo civile, sono ora considerati impianti produttivi, qualsiasi sia la percentuale di utilizzo, secondo la definizione di impianto termico civile modificata dal D. Lgs.128/2010.
Alla luce di quanto esposto, per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 0,035 MW e inferiore a 3 MW non è necessario conseguire un’autorizzazione ambientale; per gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW è necessario aderire ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni; oltre i 10 MW è necessario conseguire l’autorizzazione ordinaria alle emissioni.