Contenuto
Ai sensi dell’art. 184-ter co. 1 del TUA è sancito che “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare […].
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 […]”.
Sulla base del dettato normativo citato, pertanto, se ne evince che onde poter consentire la cessazione della qualifica di rifiuto, il Legislatore richiede il rispetto di due presupposti, e segnatamente:
1. che il rifiuto venga sottoposto ad una operazione di recupero;
2. che il medesimo soddisfi cumulativamente determinate condizioni specificate dalla predetta norma di cui alle lettere da a) a d).
Ciò posto, si evidenzia che alla luce di tale disposizione l’End of Waste deve (dovrà) essere di volta in volta disciplinato da appositi interventi legislativi, che per singole tipologie di rifiuto (cfr. “caso per caso”), disporranno di tutte le condizioni sulla base delle quali determinate tipologie di rifiuti, a seguito di determinate operazioni, potranno dirsi totalmente recuperabili, e quindi in grado di garantire il rispetto delle quattro condizioni di cui all’art. 184–ter.
Ad oggi, tali tipi di interventi sono sostanzialmente di origine comunitaria1 e riguardano esclusivamente i rottami metallici, i rottami di vetro e i rottami di rame (rispettivamente, Regolamento 333/2011; Regolamento 1179/2012; Regolamento (UE) n. 715/2013).
Pertanto, nelle more dell’adozione di tali ulteriori decreti (ovvero Regolamenti), si deve applicare:
Per le procedure semplificate di recupero, i criteri previsti da:
- il D.M. 5 febbraio 1998;
- il D.M. 161 del 2002;
- il D.M. 269 del 2005,
i quali stabiliscono altrettanti criteri – tuttavia precipuamente previsti per le procedure semplificate – per il recupero di determinate tipologie di rifiuti.
Ed invero, le procedure semplificate non prevedono istruttoria tecnica né atto autorizzativo, non potendo prevedere tutti i possibili processi di recupero e tutti i possibili rifiuti utilizzabili, dovendo esclusivamente verificare la riconduzione di quanto dichiarato dal proponente alle prescrizioni tecniche indicate nei predetti decreti ministeriali.
Per le procedure ordinarie di recupero, invece, si dovrà fare riferimento – atteso il richiamo all’art. 9-bis, lett. a) del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 – direttamente ai criteri indicati al provvedimento di autorizzazione.
In conclusione, un rifiuto cessa di essere qualificato come tale qualora il recuperatore lo sottopone, nel caso di procedure semplificate di recupero, ad operazioni conformi – a seconda della tipologia del rifiuto - ai criteri previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 o dal D.M. 161 del 2002 o dal D.M. 269 del 2005, mentre nel caso di procedure ordinarie di recupero, ad operazioni rispondenti ai criteri indicati nel relativo provvedimento autorizzativo.